Art. 3 
 
               Criteri di progettazione, realizzazione 
              ed esercizio della sicurezza antincendio 
 
  1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri
di  progettazione,  realizzazione  ed   esercizio   della   sicurezza
antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili. 
  2. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio,  cosi'  come
definiti al punto 1, comma 2, dell'allegato I, che costituisce  parte
integrante  del  presente  decreto,  i  criteri   di   progettazione,
realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati
nel medesimo allegato. 
  3. Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei commi 1 e 2, i  criteri
di  progettazione,  realizzazione  ed   esercizio   della   sicurezza
antincendio  sono  quelli  riportati   nel   decreto   del   Ministro
dell'interno 3 agosto 2015. 
  4. Per i luoghi  di  lavoro  di  cui  al  comma  2,  i  criteri  di
progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio
possono essere quelli riportati nel decreto del Ministro dell'interno
3 agosto 2015.