Art. 4 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Per i luoghi di lavoro esistenti alla data di entrata in  vigore
del presente decreto,  l'adeguamento  alle  disposizioni  di  cui  al
presente decreto viene attuato nei casi indicati nell'art. 29,  comma
3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
  2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato
il decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998.