Art. 4 Disposizioni transitorie e finali 1. Per i luoghi di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'adeguamento alle disposizioni di cui al presente decreto viene attuato nei casi indicati nell'art. 29, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998.