IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto in particolare, l'art. 44, comma 1-septies del citato decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dall'art. 74, comma 1, lettera d) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ai sensi del quale le «persone fisiche che consegnano per la rottamazione, contestualmente all'acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dal comma 1032 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno diritto, nei limiti delle risorse disponibili, a un credito di imposta del valore di 750 euro, da utilizzare entro tre annualita' per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilita' elettrica in condivisione o sostenibile, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020»; Visto il secondo periodo del medesimo art. 44, comma 1-septies, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, il quale demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione delle modalita' attuative del credito d'imposta anche ai fini del rispetto del prefissato limite di spesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; Visto l'art. 1, commi da 421 a 423 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per il recupero dei crediti di imposta illegittimamente fruiti, come modificati, rispettivamente, dall'art. 20 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, e dall'art. 3 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 44, comma 1-septies del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'art. 74, comma 1, lettera d) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, individua le modalita' per l'accesso al credito d'imposta ivi previsto nonche' le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro il limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020.