IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»; 
  Visto  in  particolare,  l'art.  44,  comma  1-septies  del  citato
decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dall'art. 74, comma  1,
lettera d) del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,  ai  sensi  del
quale  le  «persone  fisiche  che  consegnano  per  la  rottamazione,
contestualmente all'acquisto di  un  veicolo  con  emissioni  di  CO2
comprese tra 0 e  110  g/km,  un  secondo  veicolo  di  categoria  M1
rientrante tra quelli previsti dal comma 1032 dell'art. 1 della legge
30 dicembre 2018, n. 145, hanno diritto,  nei  limiti  delle  risorse
disponibili, a un credito di imposta  del  valore  di  750  euro,  da
utilizzare  entro  tre  annualita'  per  l'acquisto  di   monopattini
elettrici,  biciclette  elettriche  o   muscolari,   abbonamenti   al
trasporto pubblico, servizi di mobilita' elettrica in condivisione  o
sostenibile, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per
l'anno 2020»; 
  Visto il secondo periodo del medesimo art. 44, comma 1-septies, del
citato decreto-legge n. 34 del 2020, il quale demanda  a  un  decreto
del Ministro dell'economia e  delle  finanze  l'individuazione  delle
modalita' attuative del credito d'imposta anche ai fini del  rispetto
del prefissato limite di spesa; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento  delle
imposte sui redditi; 
  Visto il testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917
(TUIR), e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  recante  norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; 
  Visto l'art. 1, commi da 421 a 423 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, recante disposizioni per il  recupero  dei  crediti  di  imposta
illegittimamente fruiti, come modificati, rispettivamente,  dall'art.
20 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, e  dall'art.  3
del  decreto-legge  24  aprile   2017,   n.   50,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 44, comma 1-septies
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, come modificato dall'art. 74, comma 1, lettera d)
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, individua le modalita'  per
l'accesso al credito d'imposta  ivi  previsto  nonche'  le  ulteriori
disposizioni ai fini del contenimento della spesa  complessiva  entro
il limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020.