Art. 2 
 
        Ambito di applicazione e misura del credito d'imposta 
 
  1. Il credito d'imposta spetta alle persone  fisiche  che,  dal  1°
agosto 2020 al 31 dicembre  2020,  consegnano  per  la  rottamazione,
contestualmente  all'acquisto  di  un  veicolo,  anche   usato,   con
emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km,  un  secondo  veicolo  di
categoria M1 rientrante tra quelli previsti dal comma 1032  dell'art.
1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le spese sostenute dal 1°
agosto 2020  al  31  dicembre  2020  per  l'acquisto  di  monopattini
elettrici,  biciclette  elettriche  o   muscolari,   abbonamenti   al
trasporto pubblico, servizi di mobilita' elettrica in condivisione  o
sostenibile. 
  2. Il credito d'imposta di cui al comma  1  e'  riconosciuto  nella
misura massima di  750  euro  ed  e'  utilizzato  entro  tre  anni  a
decorrere dall'anno 2020. 
  3. Il credito d'imposta spetta entro il limite complessivo di spesa
erariale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020.