Art. 3 
 
          Modalita' di riconoscimento del credito d'imposta 
 
  1. Ai fini del riconoscimento del  credito  d'imposta,  le  persone
fisiche di cui all'art. 2, comma 1,  inoltrano,  in  via  telematica,
entro il termine che sara' previsto con provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate da emanarsi  entro  novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto,  un'apposita  istanza
all'Agenzia delle entrate, formulata secondo lo schema approvato  con
lo  stesso  provvedimento.  Nella  istanza  i  soggetti   richiedenti
indicano l'importo della spesa agevolabile sostenuta  nell'anno  2020
per l'acquisto di  monopattini  elettrici,  biciclette  elettriche  o
muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico,  servizi  di  mobilita'
elettrica in condivisione o sostenibile. 
  2. L'Agenzia delle entrate, sulla base del rapporto tra l'ammontare
delle risorse stanziate pari a 5 milioni di euro per l'anno  2020,  e
l'ammontare  complessivo  delle  spese  agevolabili  indicate   nelle
istanze di cui al comma  1,  determina  la  percentuale  del  credito
d'imposta  spettante  a  ciascun  soggetto.   Tale   percentuale   e'
comunicata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
da emanarsi entro  il  termine  fissato  dall'Agenzia  delle  entrate
medesima nel provvedimento di cui al comma 1. 
  3.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  presente  decreto  non  e'
cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto
le medesime spese.