Art. 4 
 
                   Fruizione del credito d'imposta 
 
  1. Il credito  d'imposta  riconosciuto  ai  sensi  dell'art.  3  e'
utilizzabile  esclusivamente  nella  dichiarazione  dei  redditi   in
diminuzione delle imposte dovute e puo' essere fruito  non  oltre  il
periodo di imposta 2022.