Art. 5 Controlli 1. L'Agenzia delle entrate, qualora accerti che l'agevolazione sia in tutto o in parte non spettante, procede al recupero del relativo importo secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 421 a 423 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificati, rispettivamente, dall'art. 20 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, e dall'art. 3 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 settembre 2021 Il Ministro: Franco Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1424