Art. 5 
 
                              Controlli 
 
  1. L'Agenzia delle entrate, qualora accerti che l'agevolazione  sia
in tutto o in parte non spettante, procede al recupero  del  relativo
importo secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 421 a 423
della  legge   30   dicembre   2004,   n.   311,   come   modificati,
rispettivamente, dall'art. 20 del decreto  legislativo  24  settembre
2015, n. 158, e dall'art. 3 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 
  2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente  decreto,
si  applicano   le   disposizioni   in   materia   di   liquidazione,
accertamento, riscossione e contenzioso previste per le  imposte  sui
redditi. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 21 settembre 2021 
 
                                                  Il Ministro: Franco 

Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 1424