Art. 4 
 
Modalita' di istruttoria dell'istanza per il sostegno finanziario  di
  cui al sub a) dell'art. 1, comma  1  del  decreto  ministeriale  n.
  363644  dell'11  agosto  2021  e  procedura   di   erogazione   del
  contributo. 
 
  1. La Direzione generale della pesca marittima e  dell'acquacoltura
svolge  l'istruttoria  sulle  richieste  pervenute,  verificandone  i
presupposti di legittimita' e ne quantifica l'ammontare per  ciascuna
impresa, sulla base di quanto previsto dall'art. 5, commi 2 e  5  del
decreto ministeriale n. 363644 dell'11 agosto 2021; 
  2. L'importo del contributo concedibile deve  garantire,  per  ogni
singola impresa il rispetto dei massimali stabiliti  dal  regolamento
(UE) n. 717/2014 e dalla comunicazione della commissione del 3 aprile
2020, C(2020) 2215 final, e in  particolare  gli  articoli  22  e  23
relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea in materia di  aiuti  «de  minimis»
nel settore della pesca  e  dell'acquacoltura,  tenendo  anche  conto
degli aiuti percepiti in attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
presente decreto; 
  3. Qualora le richieste aziendali superino gli stanziamenti di  cui
al sub a) dell'art. 1, comma 1 del  decreto  ministeriale  n.  363644
dell'11  agosto  2021,  le   relative   spettanze   saranno   ridotte
proporzionalmente per ogni singola impresa; 
  4. Ultimate le  istruttorie,  la  Direzione  generale  della  pesca
marittima e dell'acquacoltura predispone gli elenchi raggruppando  le
pratiche per uffici marittimi  di  iscrizione  per  giurisdizione  di
Direzione marittima  e  provvede,  entro  il  31  dicembre  2021,  ad
attribuire in favore dei funzionari  delegati  delle  Capitanerie  di
porto  sede  di  Direzione  marittima  le  risorse  necessarie   alla
liquidazione delle indennita'  a  mezzo  di  specifiche  aperture  di
credito in favore degli stessi a carico del capitolo 7098 - Fondo per
lo sviluppo e il sostegno  delle  filiere  agricole,  della  pesca  e
dell'acquacoltura; 
  5. La Direzione generale della pesca marittima e  dell'acquacoltura
trasmette gli elenchi degli aventi  diritto  ai  funzionari  delegati
delle Capitanerie di porto sede di Direzione marittima, e gli  stessi
funzionari delegati  provvedono  all'emissione  degli  ordinativi  di
pagamento a favore dei beneficiari.