Art. 5 Il giorno 27 ottobre 2021 la Banca d'Italia ricevera' da Credit Agricole Corp. Inv. Bank per conto del sindacato di collocamento, l'importo determinato in base al prezzo di emissione, di cui all'art. 1, al netto della commissione di collocamento, unitamente al rateo di interesse calcolato al tasso dell'1,50% annuo lordo, per centottanta giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvedera' ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento. In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse. Il medesimo giorno 27 ottobre 2021 la Banca d'Italia provvedera' a versare il suddetto importo, nonche' l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui all'art. 4, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, con valuta stesso giorno. Gli importi delle suddette commissioni saranno scritturati dalla sezione di Roma della Tesoreria dello Stato fra i «pagamenti da regolare». A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato rilascera' separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unita' di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unita' di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti. L'onere relativo al pagamento della commissione di collocamento fara' carico al capitolo 2242 (unita' di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021.