Art. 5 
 
  Il giorno 27 ottobre 2021 la Banca  d'Italia  ricevera'  da  Credit
Agricole Corp. Inv. Bank per conto  del  sindacato  di  collocamento,
l'importo determinato in base al prezzo di emissione, di cui all'art.
1, al netto della commissione di collocamento, unitamente al rateo di
interesse calcolato al tasso dell'1,50% annuo lordo, per  centottanta
giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvedera' ad inserire, in  via
automatica, le relative  partite  nel  servizio  di  compensazione  e
liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento. 
  In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di  cui  al  presente
decreto,  troveranno  applicazione  le   disposizioni   del   decreto
ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse. 
  Il medesimo giorno 27 ottobre 2021 la Banca d'Italia provvedera'  a
versare il suddetto importo, nonche'  l'importo  corrispondente  alla
commissione di collocamento di cui all'art. 4, presso la  sezione  di
Roma della Tesoreria dello Stato, con valuta stesso giorno. 
  Gli importi delle suddette commissioni  saranno  scritturati  dalla
sezione di Roma della Tesoreria  dello  Stato  fra  i  «pagamenti  da
regolare». 
  A fronte di tali versamenti, la sezione  di  Roma  della  Tesoreria
dello Stato rilascera' separate  quietanze  di  entrata  al  bilancio
dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unita' di voto
parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al  netto  ricavo
dell'emissione,  ed  al  capitolo  3240,  art.  3  (unita'  di   voto
parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse  lordi
dovuti. 
  L'onere relativo al pagamento  della  commissione  di  collocamento
fara' carico al capitolo 2242  (unita'  di  voto  parlamentare  21.1;
codice gestionale 109) dello stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021.