Art. 3 1. La lista di Stati e territori di cui all'elenco C dell'Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, come gia' modificata dall'art. 3 dell'ordinanza del Ministro della salute 29 luglio 2021, e' sostituita dalla seguente: «Elenco C Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco». 2. L'ingresso nel territorio nazionale per le persone che hanno soggiornato o transitato in uno o piu' Stati o territori di cui al comma 1 nei quattordici giorni antecedenti, e' consentito alle seguenti condizioni: a) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque e' deputato ad effettuare controlli, del Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata; b) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque e' deputato ad effettuare controlli, di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, o di altra certificazione equipollente; c) in caso di avvenuto ingresso nel territorio nazionale in violazione delle previsioni di cui alla lettera b), sottoposizione a isolamento fiduciario presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di cinque giorni, e sottoposizione a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo.