Art. 7 
 
  1. Per le finalita' d'uso  previste  dal  decreto-legge  22  aprile
2021, n. 52, in conformita' ai parametri  individuati  con  circolare
del  Ministero  della  salute,  le  certificazioni  rilasciate  dalle
autorita' sanitarie del Canada, Giappone,  Israele,  Regno  Unito  di
Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di  Man,
Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi  i
territori non appartenenti  al  continente  europeo)  e  Stati  Uniti
d'America,  sono  riconosciute  come  equivalenti  a  quelle  di  cui
all'art. 9, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52. Le certificazioni di cui al  presente  articolo  possono
essere esibite in formato digitale o cartaceo.