Art. 8 1. I bambini di eta' inferiore a sei anni sono esentati dall'effettuazione del test molecolare o antigenico. 2. I minori che accompagnano il genitore o i genitori non sono tenuti a sottoporsi alla misura dell'isolamento fiduciario se tale obbligo non e' imposto al genitore o ai genitori perche' in possesso di un certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione alle condizioni previste. 3. L'esenzione dall'isolamento fiduciario prevista dal comma 2, non si applica ai minori di eta' pari o superiore a sei anni per i quali non sia presentata la prova dell'effettuazione del tampone previsto ai fini dell'ingresso in Italia da Stati o territori esteri.