Art. 2 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 17,  comma  5,
del decreto-legge, i termini e le modalita' per assicurare,  mediante
opportune  intese,  la  prima  operativita'  dell'Agenzia  attraverso
l'individuazione di appositi spazi,  in  via  transitoria  e  per  un
periodo  massimo  di  ventiquattro  mesi,  e,  nel   rispetto   delle
specifiche norme riguardanti l'organizzazione e il funzionamento  del
DIS, per il trasferimento delle  funzioni,  dei  beni  strumentali  e
della documentazione,  anche  classificata,  per  l'attuazione  delle
disposizioni del  decreto-legge  e  la  corrispondente  riduzione  di
risorse finanziarie ed umane da parte del DIS.