Art. 2 Oggetto 1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del decreto-legge, i termini e le modalita' per assicurare, mediante opportune intese, la prima operativita' dell'Agenzia attraverso l'individuazione di appositi spazi, in via transitoria e per un periodo massimo di ventiquattro mesi, e, nel rispetto delle specifiche norme riguardanti l'organizzazione e il funzionamento del DIS, per il trasferimento delle funzioni, dei beni strumentali e della documentazione, anche classificata, per l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge e la corrispondente riduzione di risorse finanziarie ed umane da parte del DIS.