Art. 4 
 
   Individuazione di spazi per la prima operativita' dell'Agenzia 
 
  1. Il DIS e l'Agenzia individuano e rendono disponibili alla stessa
Agenzia, entro il 16 settembre 2021, spazi  idonei  ad  ospitare  gli
uffici dell'Agenzia per assicurarne la  prima  operativita',  in  via
preferenziale, tra gli immobili demaniali nella disponibilita'  degli
organismi di informazione per la sicurezza. 
  2.  Il  DIS  e  l'Agenzia  disciplinano,  con  intesa,  i  rapporti
conseguenti   al   subentro   dell'Agenzia    nella    disponibilita'
dell'immobile, regolando la gestione della struttura  e  gli  aspetti
attinenti alla sua sicurezza.