Art. 4 Individuazione di spazi per la prima operativita' dell'Agenzia 1. Il DIS e l'Agenzia individuano e rendono disponibili alla stessa Agenzia, entro il 16 settembre 2021, spazi idonei ad ospitare gli uffici dell'Agenzia per assicurarne la prima operativita', in via preferenziale, tra gli immobili demaniali nella disponibilita' degli organismi di informazione per la sicurezza. 2. Il DIS e l'Agenzia disciplinano, con intesa, i rapporti conseguenti al subentro dell'Agenzia nella disponibilita' dell'immobile, regolando la gestione della struttura e gli aspetti attinenti alla sua sicurezza.