Art. 5 
 
                  Trasferimento di beni strumentali 
 
  1. Il DIS, senza pregiudizio per le proprie attivita',  trasferisce
all'Agenzia i  beni  correlati  alle  funzioni  trasferite,  tra  cui
sistemi, attrezzature,  postazioni  di  lavoro  ed  ogni  altro  bene
strumentale. Il trasferimento puo' essere effettuato  anche  in  fasi
successive,  fatto  salvo  quello  relativo  ai  beni  necessari   ad
assicurare la prima operativita' dell'Agenzia che sono trasferiti dal
DIS entro il 16 settembre 2021. 
  2. Il DIS assicura, altresi',  con  intesa,  la  prosecuzione,  non
oltre il 31 marzo  2022,  dell'erogazione  dei  servizi  inforrnatici
necessari alla prima operativita' dell'Agenzia, tra  cui  quelli  per
garantire  la  continuita'  del  servizio  del  CSIRT  Italia  e  del
perimetro  di  sicurezza  nazionale  cibernetica,  assicurandone   la
fruibilita' dalla sede dell'Agenzia.