Art. 5 Trasferimento di beni strumentali 1. Il DIS, senza pregiudizio per le proprie attivita', trasferisce all'Agenzia i beni correlati alle funzioni trasferite, tra cui sistemi, attrezzature, postazioni di lavoro ed ogni altro bene strumentale. Il trasferimento puo' essere effettuato anche in fasi successive, fatto salvo quello relativo ai beni necessari ad assicurare la prima operativita' dell'Agenzia che sono trasferiti dal DIS entro il 16 settembre 2021. 2. Il DIS assicura, altresi', con intesa, la prosecuzione, non oltre il 31 marzo 2022, dell'erogazione dei servizi inforrnatici necessari alla prima operativita' dell'Agenzia, tra cui quelli per garantire la continuita' del servizio del CSIRT Italia e del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, assicurandone la fruibilita' dalla sede dell'Agenzia.