Art. 6 
 
                 Trasferimento della documentazione 
 
  1. Il DIS e l'Agenzia disciplinano, con  intesa,  il  trasferimento
all'Agenzia della documentazione, anche classificata,  relativa  alle
funzioni oggetto del trasferimento. 
  2.  La  documentazione  viene  trasferita  all'Agenzia  secondo  il
criterio della necessita' per lo svolgimento delle funzioni di cui al
comma 1 e nel rispetto della peculiarita' della regolamentazione  che
disciplina la documentazione degli organismi di informazione  per  la
sicurezza sulla base dell'art. 10 della legge 3 agosto 2007, n. 124. 
  3. Per il raggiungimento delle suddette finalita', il trasferimento
della documentazione, fermo restando il  trasferimento  entro  il  16
settembre 2021 della parte della documentazione necessaria alla prima
operativita' dell'Agenzia,  puo'  essere  effettuato  anche  in  fasi
successive, da concludersi comunque entro il 31 dicembre 2021.  Nelle
more del completamento del trasferimento, il DIS  assicura  l'accesso
alla documentazione secondo  procedure  che  assicurino  comunque  la
compartimentazione e il tracciamento degli accessi.