Art. 6 Trasferimento della documentazione 1. Il DIS e l'Agenzia disciplinano, con intesa, il trasferimento all'Agenzia della documentazione, anche classificata, relativa alle funzioni oggetto del trasferimento. 2. La documentazione viene trasferita all'Agenzia secondo il criterio della necessita' per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 e nel rispetto della peculiarita' della regolamentazione che disciplina la documentazione degli organismi di informazione per la sicurezza sulla base dell'art. 10 della legge 3 agosto 2007, n. 124. 3. Per il raggiungimento delle suddette finalita', il trasferimento della documentazione, fermo restando il trasferimento entro il 16 settembre 2021 della parte della documentazione necessaria alla prima operativita' dell'Agenzia, puo' essere effettuato anche in fasi successive, da concludersi comunque entro il 31 dicembre 2021. Nelle more del completamento del trasferimento, il DIS assicura l'accesso alla documentazione secondo procedure che assicurino comunque la compartimentazione e il tracciamento degli accessi.