Art. 7 
 
             Riduzione della dotazione organica del DIS 
 
  1. Per la riduzione della dotazione organica del  DIS,  conseguente
all'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia del personale del DIS  messo
a disposizione ai sensi  dell'art.  17,  comma  8,  lettera  a),  del
decreto-legge, si  provvede,  con  decorrenza  dal  1  gennaio  2022,
mediante provvedimento adottato  ai  sensi  del  regolamento  di  cui
all'art.  21  della  legge  3  agosto  2007,  n.   124,   in   misura
corrispondente  all'incremento  della  stessa   dotazione   organica,
disposto  in  relazione  all'istituzione  presso  il  DIS  del  CSIRT
italiano.