Art. 7 Riduzione della dotazione organica del DIS 1. Per la riduzione della dotazione organica del DIS, conseguente all'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia del personale del DIS messo a disposizione ai sensi dell'art. 17, comma 8, lettera a), del decreto-legge, si provvede, con decorrenza dal 1 gennaio 2022, mediante provvedimento adottato ai sensi del regolamento di cui all'art. 21 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in misura corrispondente all'incremento della stessa dotazione organica, disposto in relazione all'istituzione presso il DIS del CSIRT italiano.