Art. 8 
 
                   Subentro nei rapporti giuridici 
 
  1. A decorrere dal 30 settembre 2021, l'Agenzia, ai sensi dell'art.
17, comma 5-bis, del decreto-legge, subentra, alle stesse condizioni,
anche sulla base  delle  intese  di  cui  al  presente  decreto,  nei
rapporti giuridici attivi e passivi relativi ai beni trasferiti e nei
rapporti contrattuali in corso  comunque  connessi  allo  svolgimento
delle funzioni oggetto  di  trasferimento,  fatta  salva  l'eventuale
determinazione dell'Agenzia di stipulare, per le medesime  finalita',
nuovi contratti. 
  2. Fino alla data di entrata  in  vigore  dei  regolamenti  di  cui
all'art. 11, commi 3  e  4,  del  decreto-legge,  la  gestione  delle
risorse finanziarie necessarie  a  sostenere  gli  oneri  di  cui  al
presente articolo, nonche' ogni altro  onere  per  l'esercizio  delle
funzioni  dell'Agenzia,  e'   esercitata   dal   direttore   generale
dell'Agenzia secondo le modalita' previste  dall'art.  17,  comma  7,
dello stesso decreto-legge.