Art. 8 Subentro nei rapporti giuridici 1. A decorrere dal 30 settembre 2021, l'Agenzia, ai sensi dell'art. 17, comma 5-bis, del decreto-legge, subentra, alle stesse condizioni, anche sulla base delle intese di cui al presente decreto, nei rapporti giuridici attivi e passivi relativi ai beni trasferiti e nei rapporti contrattuali in corso comunque connessi allo svolgimento delle funzioni oggetto di trasferimento, fatta salva l'eventuale determinazione dell'Agenzia di stipulare, per le medesime finalita', nuovi contratti. 2. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 11, commi 3 e 4, del decreto-legge, la gestione delle risorse finanziarie necessarie a sostenere gli oneri di cui al presente articolo, nonche' ogni altro onere per l'esercizio delle funzioni dell'Agenzia, e' esercitata dal direttore generale dell'Agenzia secondo le modalita' previste dall'art. 17, comma 7, dello stesso decreto-legge.