IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163  e  successive
modifiche e integrazioni,  recante  «Codice  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle  direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE» e, in particolare, l'art. 133, commi 3 e 6; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici» in  attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,
2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione   dei   contratti   di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti  e
dei servizi postali e, in  particolare,  l'art.  216,  comma  27-ter,
introdotto  dall'art.  128,  comma  1,  lettera   g),   del   decreto
legislativo 19 aprile  2017,  n.  56,  che  fa  salva  la  disciplina
previgente di cui al citato art.  133,  commi  3  e  6,  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per i contratti pubblici affidati
prima  dell'entrata  in  vigore  del  nuovo  codice  e  in  corso  di
esecuzione; 
  Visto il decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106,  recante  «Misure
urgenti connesse  all'emergenza  da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»; 
  Considerato che il citato decreto-legge n. 73/2021 convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 106/2021 dispone,  all'art.  1-septies,
commi 1 e 2, che vengano  rilevate,  per  i  contratti  in  corso  di
esecuzione alla data di entrata in vigore  della  predetta  legge  di
conversione, con decreto ministeriale, le variazioni percentuali,  in
aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel
primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi  dei  materiali  da
costruzione piu' significativi e che per detti materiali si fa  luogo
a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti  di  cui  ai
commi 3, 4, 5 e 6 del medesimo art. 1-septies; 
  Considerato  che  il  decreto-legge  n.  73/2021  convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge   n.   106/2021   stabilisce,   all'art.
1-septies, comma 4, che le istanze di compensazione per variazioni in
aumento   debbano   essere   presentate,   a   pena   di   decadenza,
dall'appaltatore alla stazione appaltante entro quindici giorni dalla
data  di  pubblicazione  nella   Gazzetta   Ufficiale   del   decreto
ministeriale di cui al comma 1 del medesimo art. 1-septies; 
  Considerato  che  il  decreto-legge  n.  73/2021  convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 106/2021 stabilisce, altresi', al comma
6 dell'art. 1-septies, che si possa far fronte a dette  compensazioni
nei limiti del 50 per cento delle risorse  appositamente  accantonate
per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento,  fatte  salve
le somme relative agli impegni contrattuali gia' assunti, nonche'  le
eventuali ulteriori somme a disposizione  della  stazione  appaltante
per lo stesso intervento  e  stanziate  annualmente  e  che  possono,
altresi', essere utilizzate le somme  derivanti  da  ribassi  d'asta,
qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle
norme  vigenti,  nonche'  le  somme  disponibili  relative  ad  altri
interventi ultimati di competenza della medesima stazione  appaltante
e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed  emanati  i
certificati di  regolare  esecuzione  nel  rispetto  delle  procedure
contabili della spesa, nei limiti  della  residua  spesa  autorizzata
disponibile alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2021; 
  Considerato  che  il  decreto-legge  n.  73/2021  convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 106/2021 stabilisce, altresi', al comma
7 dell'art. 1-septies, che in caso di insufficienza delle risorse  di
cui al precedente  comma  6  del  medesimo  articolo,  per  i  lavori
realizzati ovvero affidati dai soggetti indicati nel  medesimo  comma
7, si provvede alla copertura  degli  oneri,  fino  alla  concorrenza
dell'importo di 100 milioni di euro che costituisce limite massimo di
spesa, attraverso il Fondo per l'adeguamento dei  prezzi  di  cui  al
successivo comma 8; 
  Visto l'art. 1-septies, comma  8,  del  predetto  decreto-legge  n.
73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n.  106/2021  che,
nell'istituire, per le finalita' di cui al suddetto comma 7, il Fondo
per l'adeguamento dei prezzi con una dotazione di 100 milioni di euro
per l'anno 2021, dispone che, con apposito decreto del Ministro delle
infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili,  siano  stabilite  le
modalita' di utilizzo del Fondo  stesso,  garantendo  la  parita'  di
accesso per le piccole, medie e grandi imprese di  costruzione  e  la
proporzionalita'  per  gli  aventi  diritto  nell'assegnazione  delle
risorse; 
  Vista la nota del Capo Dipartimento  per  le  opere  pubbliche,  le
politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le  risorse
umane e strumentali in data 15 settembre 2021, prot. n. 11198, con la
quale si rappresenta che l'apposito capitolo di spesa  istituito  dal
Ministero dell'economia e delle finanze, nello  stato  di  previsione
del Ministero delle infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili  -
CDR  2  -,  verra'  assegnato  con   integrazione   della   direttiva
dipartimentale n. 74 del 30 giugno 2021 alla Direzione  generale  per
la regolazione dei contratti pubblici e  la  vigilanza  sulle  grandi
opere; 
  Ritenuto di dover far riferimento agli articoli 61 e 90 del decreto
del Presidente della Repubblica 5  ottobre  2010,  n.  207,  ai  fini
dell'individuazione  delle  piccole,  medie  e  grandi   imprese   di
costruzione richiamate  nell'art.  1-septies,  comma  8,  del  citato
decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni,  dalla  legge
n. 106/2021, intendendosi per: 
    piccola impresa: l'impresa  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  207/2010
ovvero l'impresa in  possesso  della  qualificazione  nella  prima  o
seconda classifica di cui all'art.  61  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 207/2010; 
    media impresa: l'impresa in possesso della  qualificazione  dalla
terza alla sesta classifica  di  cui  all'art.  61  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 207/2010; 
    grande impresa: l'impresa in possesso della qualificazione  nella
settima o ottava classifica  di  cui  all'art.  61  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 207/2010; 
  Ritenuto, al fine di assicurare alle categorie della piccola, media
e grande impresa parita' di accesso al Fondo di  euro  100.000.000,00
di cui all'art. 1-septies, comma  8,  del  decreto-legge  n.  73/2021
convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  106/2021,  di  dover
assegnare a ciascuna delle tre categorie una quota  parte  pressoche'
equivalente del suddetto Fondo pari  a:  euro  34.000.000,00  per  la
categoria «piccola impresa»,  euro  33.000.000,00  per  la  categoria
«media impresa»  ed  euro  33.000.000,00  per  la  categoria  «grande
impresa»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai fini della compensazione delle istanze regolarmente pervenute
ai soggetti indicati all'art. 1-septies, comma 7,  del  decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
luglio 2021, n. 106, nei termini fissati dall'art.  1-septies,  comma
4, del citato decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 106/2021, e ritenute ammissibili ai sensi della  legge
medesima e del decreto ministeriale  di  cui  al  comma  1  dell'art.
1-septies del decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 106/2021,  il  Fondo  per  l'adeguamento  dei  prezzi,
avente una dotazione  complessiva  pari  a  euro  100.000.000,00  per
l'anno 2021, e' cosi' ripartito: 
    a) categoria «piccola impresa». Per «piccola  impresa»,  per  gli
effetti del presente decreto, deve intendersi l'impresa  in  possesso
dei requisiti di cui all'art. 90 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 207/2010 ovvero in possesso della qualificazione  nella
prima o seconda  classifica  di  cui  all'art.  61  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  207/2010.  A  detta  categoria  e'
assegnata una dotazione pari ad euro 34.000.000,00; 
    b) categoria  «media  impresa».  Per  «media  impresa»,  per  gli
effetti del presente decreto, deve intendersi l'impresa  in  possesso
della  qualificazione  dalla  terza  alla  sesta  classifica  di  cui
all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n.  207/2010.
A  detta  categoria,  e'  assegnata  una  dotazione  pari   ad   euro
33.000.000,00; 
    c) categoria «grande impresa».  Per  «grande  impresa»,  per  gli
effetti del presente decreto, deve intendersi l'impresa  in  possesso
della  qualificazione  nella  settima  o  ottava  classifica  di  cui
all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n.  207/2010.
A  detta  categoria  e'  assegnata  una  dotazione   pari   ad   euro
33.000.000,00. 
  2. Ciascuna  impresa  concorre  alla  distribuzione  delle  risorse
assegnate   alle   categorie   individuate   dal   precedente   comma
esclusivamente in ragione della propria qualificazione ai sensi della
parte II, titolo III, del decreto del Presidente della Repubblica  n.
207/2010, a prescindere dall'importo del contratto aggiudicato. 
  3. Nel caso di raggruppamenti temporanei  di  concorrenti  di  tipo
orizzontale e verticale ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 e dell'art.  48  del  decreto  legislativo  18
aprile  2016,   n.   50,   ciascun   raggruppamento   concorre   alla
distribuzione delle risorse assegnate alle categorie  individuate  al
comma 1 esclusivamente in ragione della qualificazione posseduta,  ai
sensi della parte II, titolo III, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  207/2010,  dall'impresa  mandataria,  a   prescindere
dall'importo del contratto aggiudicato. 
  4. Nel caso di operatori  economici  stabiliti  negli  altri  Stati
aderenti all'Unione europea, nonche' di quelli  stabiliti  nei  Paesi
firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici o in Paesi che, in base
ad altre norme  di  diritto  internazionale  o  in  base  ad  accordi
internazionali o  bilaterali  siglati  con  l'Unione  europea  o  con
l'Italia,  consentano  la  partecipazione  ad  appalti   pubblici   a
condizioni  di  reciprocita',  l'individuazione  della  categoria  di
appartenenza di cui al comma 1  viene  effettuata  sulla  base  della
documentazione  prodotta,  ai  sensi   dell'art.   47   del   decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero dell'art. 49  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.