Art. 3 1. Nell'ambito della ripartizione del Fondo ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, la Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere assegna, a ciascuno dei soggetti indicati all'art. 1-septies, comma 7, del decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021, le risorse in ragione dell'importo complessivo delle istanze di compensazione ammissibili, ripartite per piccola, media e grande impresa.