Art. 3 
 
  1. Nell'ambito della ripartizione del Fondo ai  sensi  dell'art.  1
del presente decreto, la Direzione generale per  la  regolazione  dei
contratti pubblici e la  vigilanza  sulle  grandi  opere  assegna,  a
ciascuno dei soggetti  indicati  all'art.  1-septies,  comma  7,  del
decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni,  dalla  legge
n. 106/2021, le risorse in  ragione  dell'importo  complessivo  delle
istanze di compensazione ammissibili, ripartite per piccola, media  e
grande impresa.