Art. 4 1. Nell'ambito della ripartizione del Fondo ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, qualora l'ammontare delle richieste di accesso di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto superi la quota del Fondo assegnata per ciascuna categoria di impresa, i soggetti indicati all'art. 1-septies, comma 7, del decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021 partecipano in misura proporzionale alla distribuzione delle risorse disponibili. 2. La percentuale di partecipazione, da applicare a ciascuna richiesta di accesso al Fondo, e' determinata rapportando l'ammontare della quota di Fondo assegnata a ciascuna categoria di impresa all'importo complessivo delle richieste di accesso riferite alla medesima categoria d'impresa. 3. I soggetti indicati all'art. 1-septies, comma 7, del decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021 applicano la percentuale calcolata ai sensi del comma 2 per ogni singola istanza di compensazione.