Art. 4 
 
  1. Nell'ambito della ripartizione del Fondo ai  sensi  dell'art.  1
del presente decreto, qualora l'ammontare delle richieste di  accesso
di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto superi la quota  del
Fondo  assegnata  per  ciascuna  categoria  di  impresa,  i  soggetti
indicati all'art. 1-septies, comma 7, del  decreto-legge  n.  73/2021
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021 partecipano in
misura proporzionale alla distribuzione delle risorse disponibili. 
  2. La  percentuale  di  partecipazione,  da  applicare  a  ciascuna
richiesta di accesso al Fondo, e' determinata rapportando l'ammontare
della quota di  Fondo  assegnata  a  ciascuna  categoria  di  impresa
all'importo complessivo delle  richieste  di  accesso  riferite  alla
medesima categoria d'impresa. 
  3.  I  soggetti  indicati  all'art.   1-septies,   comma   7,   del
decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni,  dalla  legge
n. 106/2021 applicano la percentuale calcolata ai sensi del  comma  2
per ogni singola istanza di compensazione.