Art. 5 
 
  1. Nel caso di raggruppamenti  temporanei  di  concorrenti  di  cui
all'art. 1, comma  3,  del  presente  decreto,  i  soggetti  indicati
all'art. 1-septies, comma 7, del decreto-legge n. 73/2021 convertito,
con modificazioni, dalla  legge  n.  106/2021  assegnano  le  risorse
relative alla compensazione all'impresa mandataria, che  provvede  ad
attribuire le risorse alle imprese facenti parte  del  raggruppamento
in base ad accordi intercorsi tra le medesime imprese.