Art. 5 1. Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto, i soggetti indicati all'art. 1-septies, comma 7, del decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021 assegnano le risorse relative alla compensazione all'impresa mandataria, che provvede ad attribuire le risorse alle imprese facenti parte del raggruppamento in base ad accordi intercorsi tra le medesime imprese.