Art. 2 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  a  livello  nazionale  il
giorno  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate,  entro
trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla  Commissione
UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo  a  disposizione
ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a)  del  regolamento  (UE)  n.
34/2019.  Le  stesse  modifiche  entrano  in  vigore  nel  territorio
dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della
Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea,  entro  tre
mesi dalla data della citata comunicazione. 
  3. Fatto salvo quanto  previsto  ai  commi  1  e  2,  le  modifiche
ordinarie di cui  all'art.  1  sono  applicabili  a  decorrere  dalla
campagna vendemmiale 2021/2022. 
  Inoltre, le stesse modifiche sono applicabili  anche  nei  riguardi
delle giacenze di  vino  atte  a  produrre  la  DOC  «Grignolino  del
Monferrato Casalese» provenienti dalle vendemmie 2020 e precedenti, a
condizione che le relative partite siano in  possesso  dei  requisiti
stabiliti nell'allegato disciplinare per le relative tipologie e  che
ne sia verificata la rispondenza da parte del competente organismo di
controllo. 
  4. L'elenco dei codici, previsto dall'art. 18, comma 6, del decreto
ministeriale 16  dicembre  2010,  e'  aggiornato  in  relazione  alle
modifiche di cui all'art. 1. 
  7. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP  dei
vini «Grignolino del Monferrato Casalese» di cui all'art.  1  saranno
pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' -  Vini
DOP e IGP. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 25 ottobre 2021 
 
                                                Il dirigente: Cafiero