IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  decreto-legge  20  febbraio   2017,   n.   14,   recante
«Disposizioni  urgenti  in  materia  di   sicurezza   delle   citta'»
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48; 
  Visto l'art. 5, comma 2-ter, del citato  decreto-legge  n.  14  del
2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 2017,  che
autorizza la spesa di 7 milioni di euro  per  l'anno  2017  e  di  15
milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e  2019,  per  sostenere
gli oneri sopportati dai comuni per l'installazione  dei  sistemi  di
videosorveglianza, previsti nell'ambito dei patti  per  la  sicurezza
urbana sottoscritti tra i prefetti e i sindaci, ai sensi del medesimo
art. 5, comma 2, lettera a); 
  Visto l'art. 35-quinquies, comma 1,  del  decreto-legge  4  ottobre
2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°  dicembre
2018, n. 132, che ha rideterminato l'autorizzazione di spesa  di  cui
al citato art. 5, comma 2-ter  del  decreto-legge  n.  14  del  2017,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 2017, prevedendo
un incremento di 10 milioni di euro per l'anno 2019,  17  milioni  di
euro per l'anno 2020, di 27 milioni di euro per l'anno 2021 e  di  36
milioni di euro per l'anno 2022; 
  Visto l'art. 11-bis, comma 17, del decreto-legge 14 dicembre  2018,
n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio  2019,
n. 12, che per l'anno 2019 ha incrementato di ulteriori 20 milioni di
euro l'autorizzazione di spesa di  cui  al  predetto  art.  5,  comma
2-ter; 
  Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze in data 31 gennaio 2018,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  57  del  9
marzo 2018,  con  il  quale  sono  state  definite  le  modalita'  di
presentazione delle richieste di ammissione al finanziamento da parte
dei comuni, nonche' i criteri di ripartizione  delle  relative  somme
stanziate per gli anni 2017, 2018 e 2019, dal citato  art.  5,  comma
2-ter,  del  decreto-legge  n.   14   del   2017,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 48 del 2017; 
  Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze in data 27 maggio  2020,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 161 del  27
giugno 2020, con  il  quale  sono  state  definite  le  modalita'  di
presentazione delle richieste di ammissione al finanziamento da parte
dei comuni, nonche' i criteri di ripartizione  delle  relative  somme
stanziate per l'anno 2020; 
  Rilevato che, ultimate le procedure di valutazione delle  richieste
da parte dei comuni secondo le modalita' di cui ai citati decreti del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze rispettivamente in data 31 gennaio  2018  e  27  maggio
2020, sono state assegnate le  risorse  stanziate  per  gli  esercizi
finanziari 2017, 2018, 2019 e 2020, per un ammontare  complessivo  di
84 milioni di euro; 
  Visto l'art. 11-bis, comma 19, del citato decreto-legge n. 135  del
2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019,  che
demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottarsi  entro  il  31
marzo di ciascun anno di riferimento, la definizione delle  modalita'
di presentazione delle richieste da  parte  dei  comuni  interessati,
nonche' i criteri di ripartizione  delle  ulteriori  risorse  di  cui
all'art. 35-quinquies del decreto-legge n. 113 del 2018,  convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 132 del  2019,  relativamente  alle
annualita' 2020, 2021 e 2022; 
  Visto l'art. 7-bis del decreto-legge 29 dicembre  2016,  n.  243  ,
convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, che  detta
principi per il riequilibrio territoriale; 
  Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come  modificato
dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito  con
modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che  prevede  la
nullita' degli atti amministrativi, anche  di  natura  regolamentare,
che dispongono il finanziamento pubblico o  autorizzano  l'esecuzione
di progetti di investimento pubblico in  assenza  dei  corrispondenti
CUP, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso; 
  Ritenuto pertanto, di dover dare attuazione al citato art.  11-bis,
comma  19,  del  decreto-legge  n.  135  del  2018,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, con  riguardo  alle  somme
stanziate relativamente all'anno 2021; 
 
                               Adotta 
 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
                Ambito di applicazione e definizioni 
 
  1. Il presente decreto e' adottato ai sensi dell'art. 11-bis, comma
19, del decreto-legge 14  dicembre  2018,  n.  135,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,  e  definisce  le
modalita' di presentazione da parte dei  comuni  delle  richieste  di
ammissione ai finanziamenti, nonche' i criteri  per  la  ripartizione
delle  risorse  stanziate  dall'art.  35-quinquies,  comma   1,   del
decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, pari a 27 milioni di  euro  per
l'anno 2021, finalizzate a potenziare gli interventi  in  materia  di
sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art.
5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio  2017,  n.  14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48. 
  2. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «art. 7-bis del decreto-legge n. 243 del 2016»:  l'art.  7-bis
del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18, come modificato dall'art. 1, comma 310, lettera
a) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal  1°  gennaio
2020; 
    b) «Codice dei contratti pubblici»:  il  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, recante il
Codice dei contratti pubblici; 
    c) «Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica» il
Comitato provinciale per l'ordine e  la  sicurezza  pubblica  di  cui
all'art. 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121; 
    d) «decreto legislativo n. 267 del 2000»: il decreto  legislativo
18  agosto  2000,  n.  267,  recante  il  «Testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali»; 
    e) «decreto-legge»: il decreto-legge 20  febbraio  2017,  n.  14,
recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza  delle  citta'»
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48; 
    f) «decreto-legge n. 113 del 2018»: il  decreto-legge  4  ottobre
2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°  dicembre
2018, n. 132; 
    g) «decreto-legge n. 135 del 2018»: il decreto-legge 14  dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  febbraio
2019, n. 12; 
    h) «decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010»:  il
decreto del Presidente della  Repubblica  5  ottobre  2010,  n.  207,
recante  «Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione   del   decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  recante  "Codice  dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in  attuazione  delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"», limitatamente alle parti  ancora
applicabili, in  relazione  a  quanto  previsto  dall'art.  216,  del
«Codice dei contratti pubblici»; 
    i) «direttiva del Ministro dell'interno del  2  marzo  2012»:  la
direttiva del Ministro  dell'interno  n.  558/SICPART/421.2/70/224632
del 2  marzo  2012,  avente  ad  oggetto:  «direttiva  del  Ministero
dell'interno sui sistemi di videosorveglianza in ambito comunale»; 
    l)  «finanziamento»  o  «finanziamenti»:  la  quota  parte  delle
risorse stanziate dall'art. 35-quinquies, comma 1, «decreto-legge  n.
113 del 2018», pari a 27 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzate
a potenziare gli interventi in materia di  sicurezza  urbana  per  la
realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 5, comma 2, lettera a),
del «decreto-legge»; 
    m) «linee generali»: le linee generali delle politiche  pubbliche
per la promozione della sicurezza integrata adottate, su proposta del
Ministro dell'interno, con accordo  sancito  in  sede  di  Conferenza
Unificata in data 24 gennaio 2018, di cui all'art. 2,  comma  1,  del
«decreto-legge»; 
    n) «linee guida»: le linee guida per l'attuazione della sicurezza
urbana, adottate su proposta del Ministro  dell'interno  con  accordo
sancito in sede di Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali,  in
data 26 luglio 2018, di cui all'art. 5, comma 1, del «decreto-legge»; 
    o) «patto» o «patti»: il patto o  i  patti  sottoscritti  tra  il
prefetto ed il sindaco, in coerenza con le «linee  generali»  di  cui
all'art. 2 del «decreto-legge», nel rispetto delle «linee guida»,  di
cui all'art. 5, comma 1, del medesimo «decreto-legge»,  con  i  quali
possono  essere  individuati,  in  relazione  alla  specificita'  dei
contesti, interventi per la  sicurezza  urbana,  tenuto  conto  anche
delle esigenze delle aree rurali confinanti con il territorio urbano; 
      p) «progetto» o «progetti»: il progetto o i  progetti  relativi
alla   realizzazione   ed   all'installazione    dei    sistemi    di
videosorveglianza di  cui  all'art.  5,  comma  2,  lettera  a),  del
«decreto-legge».