Art. 2 Requisiti di ammissibilita' delle richieste dei comuni interessati 1. Possono produrre richiesta per accedere al «finanziamento» i comuni: a) che hanno sottoscritto i «patti» che individuano come prioritario obiettivo, per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalita' diffusa e predatoria, l'installazione di sistemi di videosorveglianza in determinate zone del territorio comunale o infra-comunale; b) che intendono realizzare sistemi di videosorveglianza il cui tracciato di «progetto» non si sovrappone con quelli gia' precedentemente realizzati con finanziamenti comunitari, statali, regionali o provinciali, concessi o erogati negli ultimi cinque anni. Non e' comunque ammesso il «finanziamento» per la sostituzione o la manutenzione di sistemi di videosorveglianza gia' realizzati; c) i cui «progetti» sono stati preventivamente approvati in sede di «Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica», in quanto conformi alle caratteristiche prescritte dalle vigenti direttive impartite dal Ministero dell'interno; d) che dimostrano di possedere la disponibilita' delle somme, regolarmente iscritte a bilancio, ovvero che si impegnano ad iscrivere quelle occorrenti ad assicurare la corretta manutenzione degli impianti e delle apparecchiature tecniche dei sistemi di videosorveglianza da realizzare, fino ad un massimo di cinque anni dalla data di ultimazione degli interventi. 2. Ai fini del presente decreto i «patti» sottoscritti dopo l'entrata in vigore del «decreto legge», vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, consentono il «finanziamento» dei sistemi di videosorveglianza, con imputabilita' delle somme stanziate per l'esercizio finanziario 2021.