Art. 2 
 
                     Requisiti di ammissibilita' 
               delle richieste dei comuni interessati 
 
  1. Possono produrre richiesta per  accedere  al  «finanziamento»  i
comuni: 
    a)  che  hanno  sottoscritto  i  «patti»  che  individuano   come
prioritario  obiettivo,  per  la  prevenzione  ed  il  contrasto  dei
fenomeni di criminalita' diffusa  e  predatoria,  l'installazione  di
sistemi di  videosorveglianza  in  determinate  zone  del  territorio
comunale o infra-comunale; 
    b) che intendono realizzare sistemi di videosorveglianza  il  cui
tracciato  di  «progetto»  non  si   sovrappone   con   quelli   gia'
precedentemente realizzati  con  finanziamenti  comunitari,  statali,
regionali o provinciali, concessi o erogati negli ultimi cinque anni.
Non e' comunque ammesso il «finanziamento» per la sostituzione  o  la
manutenzione di sistemi di videosorveglianza gia' realizzati; 
    c) i cui «progetti» sono stati preventivamente approvati in  sede
di «Comitato provinciale per l'ordine e la  sicurezza  pubblica»,  in
quanto  conformi  alle  caratteristiche  prescritte   dalle   vigenti
direttive impartite dal Ministero dell'interno; 
    d) che dimostrano di possedere  la  disponibilita'  delle  somme,
regolarmente  iscritte  a  bilancio,  ovvero  che  si  impegnano   ad
iscrivere quelle occorrenti ad assicurare  la  corretta  manutenzione
degli impianti  e  delle  apparecchiature  tecniche  dei  sistemi  di
videosorveglianza da realizzare, fino ad un  massimo  di cinque  anni
dalla data di ultimazione degli interventi. 
  2. Ai  fini  del  presente  decreto  i  «patti»  sottoscritti  dopo
l'entrata in vigore del «decreto legge», vigenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto,  consentono  il  «finanziamento»  dei
sistemi di videosorveglianza, con imputabilita' delle somme stanziate
per l'esercizio finanziario 2021.