Art. 6 Criteri di valutazione delle richieste 1. Le richieste presentate dai comuni con le modalita' di cui all'art. 4, sono valutate dalla commissione di cui all'art. 5, ai fini della concessione del «finanziamento», attribuendo a ciascuna di esse un punteggio secondo i seguenti criteri: a) indice di delittuosita' della provincia, ricavato dai dati consolidati disponibili rispetto all'anno di presentazione della richiesta di ammissione al «finanziamento», rapportato all'indice medio di delittuosita' su scala nazionale: da 0 a 10 punti, b) indice di delittuosita' del comune, ricavato dai dati consolidati disponibili rispetto all'anno di presentazione della richiesta di ammissione al «finanziamento», rapportato all'indice medio di delittuosita' su scala provinciale: da 10 a 20 punti; c) incidenza dei fenomeni di criminalita' diffusa registrati nell'area urbana da sottoporre a videosorveglianza, relativi all'anno precedente all'esercizio finanziario in relazione al quale viene presentata la richiesta di ammissione al «finanziamento», valutati secondo gli elementi comunicati dalla Prefettura-UTG con la relazione di cui all'art. 4, comma 1 lettere b) e c): da 0 a 10 punti; d) entita' numerica della popolazione residente, fino a 10 punti, secondo le seguenti fasce demografiche, con l'attribuzione del punteggio a fianco di ciascuna indicato: fino a 3.000 abitanti - 10 punti; da 3.001 a 5.000 - 8 punti; da 5.001 a 10.000 - 6 punti; da 10.001 a 15.000 - 4 punti; da 15.001 a 20.000 - 2 punti; oltre 20.000 - 0 punti; e) la commissione procede ad un'ulteriore valutazione delle richieste di «finanziamento» tenendo conto del rapporto percentuale fra l'importo del cofinanziamento proposto dal comune e l'importo complessivo del «progetto». Successivamente alla percentuale di cofinanziamento massima (PCmax) saranno attribuiti 20 punti e per le restanti percentuali di cofinanziamento (PCi) sara' applicato il metodo proporzionale diretto con la seguente formula: (PCi/PCmax)x 20. 2. I punteggi attribuiti sulla base dei criteri di cui al comma 1 sono arrotondati fino al secondo decimale ed a ciascuna richiesta di ammissione al «finanziamento» e' attribuito un punteggio massimo pari a 70 punti. 3. A parita' di punteggio hanno titolo di preferenza, nell'ordine: a) i comuni nei confronti dei quali, negli ultimi 10 anni, e' stato dichiarato il dissesto, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 244 e seguenti del «decreto legislativo n. 267 del 2000»; b) i comuni che negli ultimi 10 anni sono stati destinatari di provvedimento di scioglimento dei consigli comunali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 143 del citato «decreto legislativo n. 267 del 2000»; c) le richieste di «finanziamento» che presentano il livello di progettazione piu' elevato; d) in caso di ulteriore parita', sara' data priorita' all'ordine di arrivo delle richieste alla Prefettura-UTG territorialmente competente. A tal fine sono prese in considerazione la data e l'ora di presentazione delle richieste.