Art. 7 
 
                    Formazione della graduatoria 
                    e assegnazioni differenziate 
 
  1. La commissione di cui all'art. 5, procede alla valutazione delle
richieste di «finanziamento»,  attribuendo  a  ciascuna  di  esse  un
punteggio secondo i criteri di cui all'art. 6, comma 1, e  forma  una
graduatoria provvisoria anche in relazione ai titoli di preferenza di
cui all'art. 6, comma 3. 
  2. La graduatoria di cui  al  comma  1,  garantisce,  altresi',  il
rispetto delle eventuali assegnazioni  differenziate  in  favore  dei
comuni delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria,
Puglia, Sicilia e Sardegna, sulla base dei criteri fissati dal  comma
2 dell' «art. 7-bis del  decreto-legge  n.  243  del  2016»,  per  la
successiva redazione della graduatoria definitiva dei comuni  ammessi
al «finanziamento».