Art. 7 Formazione della graduatoria e assegnazioni differenziate 1. La commissione di cui all'art. 5, procede alla valutazione delle richieste di «finanziamento», attribuendo a ciascuna di esse un punteggio secondo i criteri di cui all'art. 6, comma 1, e forma una graduatoria provvisoria anche in relazione ai titoli di preferenza di cui all'art. 6, comma 3. 2. La graduatoria di cui al comma 1, garantisce, altresi', il rispetto delle eventuali assegnazioni differenziate in favore dei comuni delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, sulla base dei criteri fissati dal comma 2 dell' «art. 7-bis del decreto-legge n. 243 del 2016», per la successiva redazione della graduatoria definitiva dei comuni ammessi al «finanziamento».