Art. 9 Adempimenti successivi, verifiche, controlli e perdita del finanziamento 1. I «progetti» ammessi a «finanziamento» devono essere resi esecutivi entro centoventi giorni dalla data di formale comunicazione, di cui all'art. 8, comma 3. E' fatta salva l'eventuale proroga concessa dalla Prefettura-UTG competente, a seguito di motivata e documentata richiesta da parte del comune beneficiario. La determinazione a contrarre, di cui all'art. 32 del «Codice dei contratti pubblici», deve essere assunta nei successivi trenta giorni e conseguentemente sono tempestivamente avviate le procedure di evidenza pubblica, pena la decadenza dal «finanziamento». 2. Per i «progetti» esecutivi ritenuti ammissibili e risultati finanziabili, la determinazione a contrarre, di cui all'art. 32 del «Codice dei contratti pubblici», dovra' essere assunta entro 30 giorni dalla data di formale comunicazione di cui all'art. 8, comma 3, e conseguentemente sono tempestivamente avviate le procedure di evidenza pubblica, pena la decadenza dal «finanziamento». 3. A seguito della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione dell'appalto, previa presentazione da parte del beneficiario di una fideiussione bancaria o di una polizza fideiussoria assicurativa a garanzia delle somme concesse dal Ministero dell'interno, intestata alla Prefettura-UTG, competente per territorio, sara' erogato il «finanziamento» con le seguenti modalita': il 20% ad avvenuta approvazione del contratto di appalto; il 40% ad avvenuta consegna dei lavori, ovvero all'avvio dell'esecuzione; il 30% alla presentazione dello stato finale dei lavori, ovvero delle forniture; il 10% ad avvenuto collaudo dei lavori, ovvero della verifica di conformita'. 4. Le somme di cui al comma 3 sono accreditate al comune interessato dalla Prefettura-UTG competente per territorio, che devono essere rendicontate nel rispetto delle norme in materia di contabilita' dello Stato. 5. Il cronoprogramma esecutivo dell'intervento deve essere trasmesso alla Prefettura-UTG territorialmente competente, unitamente alla determinazione a contrarre, di cui al comma 2, al fine di consentire la valutazione del rispetto delle tempistiche di esecuzione degli interventi. Il mancato rispetto dei tempi previsti per l'esecuzione degli interventi, in mancanza di idonea e comprovata motivazione, comporta la revoca del «finanziamento», con la conseguente restituzione delle somme erogate. 6. La revoca del «finanziamento» e la restituzione delle somme erogate conseguono, altresi', alla mancata osservanza della legislazione nazionale e regionale vigente ed in particolare del «Codice dei contratti pubblici» e del «decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010», per le parti ancora applicabili. 7. L'atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell'intervento, ovvero l'approvazione del collaudo degli stessi interventi, deve essere trasmesso entro novanta giorni dall'ultimazione, pena la revoca del «finanziamento» e la restituzione delle somme concesse. 8. L'atto amministrativo di attribuzione delle risorse deve indicare, ove previsto per l'intervento ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il Codice unico di progetto (CUP) identificativo degli interventi oggetto di finanziamento.