Art. 9 
 
Adempimenti  successivi,   verifiche,   controlli   e   perdita   del
                            finanziamento 
 
  1. I  «progetti»  ammessi  a  «finanziamento»  devono  essere  resi
esecutivi   entro   centoventi   giorni   dalla   data   di   formale
comunicazione, di cui all'art. 8, comma 3. E' fatta salva l'eventuale
proroga  concessa  dalla  Prefettura-UTG  competente,  a  seguito  di
motivata e documentata richiesta da parte del comune beneficiario. La
determinazione a contrarre,  di  cui  all'art.  32  del  «Codice  dei
contratti pubblici», deve essere assunta nei successivi trenta giorni
e conseguentemente  sono  tempestivamente  avviate  le  procedure  di
evidenza pubblica, pena la decadenza dal «finanziamento». 
  2. Per i «progetti»  esecutivi  ritenuti  ammissibili  e  risultati
finanziabili, la determinazione a contrarre, di cui all'art.  32  del
«Codice dei contratti  pubblici»,  dovra'  essere  assunta  entro  30
giorni dalla data di formale comunicazione di cui all'art.  8,  comma
3, e conseguentemente sono tempestivamente avviate  le  procedure  di
evidenza pubblica, pena la decadenza dal «finanziamento». 
  3.  A  seguito  della  comunicazione  dell'avvenuta  aggiudicazione
dell'appalto, previa presentazione da parte del beneficiario  di  una
fideiussione bancaria o di una polizza  fideiussoria  assicurativa  a
garanzia delle somme concesse dal Ministero  dell'interno,  intestata
alla Prefettura-UTG, competente  per  territorio,  sara'  erogato  il
«finanziamento» con le seguenti modalita': 
    il 20% ad avvenuta approvazione del contratto di appalto; 
    il  40%  ad  avvenuta  consegna  dei  lavori,  ovvero   all'avvio
dell'esecuzione; 
    il 30% alla presentazione dello stato finale dei  lavori,  ovvero
delle forniture; 
    il 10% ad avvenuto collaudo dei lavori, ovvero della verifica  di
conformita'. 
  4.  Le  somme  di  cui  al  comma  3  sono  accreditate  al  comune
interessato  dalla  Prefettura-UTG  competente  per  territorio,  che
devono essere rendicontate nel rispetto delle  norme  in  materia  di
contabilita' dello Stato. 
  5.  Il  cronoprogramma  esecutivo   dell'intervento   deve   essere
trasmesso alla Prefettura-UTG territorialmente competente, unitamente
alla determinazione a contrarre, di  cui  al  comma  2,  al  fine  di
consentire  la  valutazione  del  rispetto   delle   tempistiche   di
esecuzione degli interventi. Il mancato rispetto dei  tempi  previsti
per l'esecuzione degli interventi, in mancanza di idonea e comprovata
motivazione,  comporta  la  revoca  del   «finanziamento»,   con   la
conseguente restituzione delle somme erogate. 
  6. La revoca del «finanziamento»  e  la  restituzione  delle  somme
erogate  conseguono,  altresi',   alla   mancata   osservanza   della
legislazione nazionale e regionale  vigente  ed  in  particolare  del
«Codice dei contratti pubblici» e del «decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 207 del 2010», per le parti ancora applicabili. 
  7. L'atto di definizione ed approvazione  della  spesa  complessiva
effettivamente occorsa per la realizzazione  dell'intervento,  ovvero
l'approvazione del collaudo  degli  stessi  interventi,  deve  essere
trasmesso entro novanta giorni dall'ultimazione, pena la  revoca  del
«finanziamento» e la restituzione delle somme concesse. 
  8.  L'atto  amministrativo  di  attribuzione  delle  risorse   deve
indicare, ove previsto per l'intervento ai sensi dell'art.  11  della
legge 16 gennaio 2003, n.  3,  il  Codice  unico  di  progetto  (CUP)
identificativo degli interventi oggetto di finanziamento.