Art. 10 
 
                Monitoraggio e controlli dei progetti 
 
  1. I soggetti beneficiari sono tenuti a rispondere  alle  eventuali
richieste di informazioni e dati avanzate da Unioncamere, nelle forme
descritte  al  successivo  art.  12,  allo  scopo  di  agevolare   il
monitoraggio dei progetti. 
  2. In ogni  momento  il  soggetto  gestore  e  il  Ministero  dello
sviluppo economico possono effettuare controlli anche a campione  sui
progetti finanziati, al fine  di  verificare  le  condizioni  per  la
fruizione e il  mantenimento  delle  agevolazioni  medesime,  nonche'
l'attuazione dei progetti. 
  3. Ai fini dell'erogazione dell'agevolazione, il soggetto gestore e
il Ministero dello sviluppo economico potranno effettuare - su almeno
il 5% delle domande agevolate -  verifiche  e  controlli  a  campione
anche presso la sede dei soggetti beneficiari sorteggiati. 
  4. Il  soggetto  beneficiario,  inoltre,  si  impegna  a  tenere  a
disposizione, per un periodo non inferiore a cinque anni  dalla  data
del provvedimento di agevolazione, tutta la documentazione contabile,
tecnica e amministrativa in originale,  relativa  alla  realizzazione
del progetto.