Art. 11
Revoca e rinuncia dell'agevolazione
1. Unioncamere provvedera' alla revoca dell'agevolazione qualora:
a. l'agevolazione sia stata concessa sulla base di false
rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di
certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci per effetto
di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in
giudicato;
b. si verifichi il mancato rispetto dei termini di realizzazione
del progetto di promozione di cui al precedente art. 4;
c. ci sia difformita' tra il progetto, considerate anche le
eventuali modifiche approvate di cui all'art. 8, e la sua
realizzazione;
d. dalla documentazione prodotta emergano inadempimenti del
soggetto beneficiario rispetto agli ulteriori obblighi previsti nel
presente provvedimento;
e. la scadenza dell'atto formale di cui all'art. 3, comma 3,
intervenga nel corso dello svolgimento del progetto e non sia
rinnovato per un periodo temporale pari almeno alla durata del
progetto.
2. Qualora i soggetti beneficiari intendano rinunciare
all'agevolazione concessa devono darne immediata comunicazione a
Unioncamere tramite PEC al seguente indirizzo:
marchicollettivi2021@legalmail.it riportando nell'oggetto della PEC
la dicitura «Rinuncia» e il numero di protocollo della comunicazione
di concessione.
3. Nel caso di avvenuta erogazione i soggetti beneficiari devono
restituire le somme erogate entro il termine perentorio di giorni 15
dalla data di comunicazione della rinuncia. Diversamente, il soggetto
gestore provvedera' al recupero delle somme gia' erogate, maggiorate
di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data
dell'ordinativo di pagamento.