Art. 3 
 
         Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilita' 
 
  1. Ai sensi dell'art. 2 del decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico del 31 maggio  2021  i  soggetti  che  possono  beneficiare
dell'agevolazione per la promozione all'estero, di marchi  collettivi
e di certificazione oggetto del presente decreto sono: 
    le associazioni rappresentative delle categorie produttive; 
    i consorzi di tutela di cui all'art. 53  della  legge  24  aprile
1998, n. 128; 
    altri organismi di tipo associativo o cooperativo. 
  2. I soggetti beneficiari di cui  al  comma  1,  al  momento  della
presentazione della domanda, devono essere  titolari  di  un  marchio
collettivo o di certificazione  gia'  registrato  ex  articoli  11  e
11-bis del codice della proprieta' industriale (CPI) come  modificato
dal decreto legislativo 20 febbraio 2019, n.  15,  ovvero  essere  in
possesso di idoneo titolo per l'uso e/o la  gestione  di  un  marchio
collettivo o di certificazione gia' registrato. 
  3. Il possesso dell'idoneo titolo di cui al comma 2 deve  risultare
da un atto formale che dimostri il conferimento dell'attivita' di uso
e/o gestione del marchio da parte del soggetto titolare  del  marchio
registrato al soggetto  richiedente  l'agevolazione  e  che  indichi,
altresi', la durata temporale dell'attivita' di uso e/o gestione  del
marchio stesso. 
  4. In caso di contitolarita' del marchio, e' necessario che vi  sia
l'autorizzazione  al  soggetto  richiedente  da  parte   di   ciascun
contitolare di poter presentare la richiesta di agevolazione. 
  5. I  soggetti  beneficiari  di  cui  al  comma  1,  alla  data  di
presentazione  della  domanda  di  agevolazione,  devono  essere   in
possesso dei seguenti requisiti generali: 
    a) avere sede legale in Italia; 
    b) nel caso di  associazioni  riconosciute,  essere  iscritte  al
registro delle persone giuridiche di cui  al decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 febbraio 2000 n. 361; 
    c) non avere in corso  procedimenti  amministrativi  connessi  ad
atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche; 
    d) non avere assunto delibere di scioglimento ne' di liquidazione
ai sensi della disciplina vigente per  ciascuna  delle  categorie  di
beneficiari di cui al comma 1; 
    e) non essere destinatari di divieti, decadenze o sospensioni  ai
sensi  dell'art.  67  della  vigente  normativa  antimafia   (decreto
legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni); 
    f)  non  essere   sottoposti   a   procedure   concorsuali,   ove
applicabili; 
    g) essere iscritti al registro delle imprese, ove applicabile; 
    h)   di   aver   ottemperato   agli   obblighi   di   prevenzione
dell'antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre  2007,
n. 231, ove applicabile. 
  6. L'erogazione dell'agevolazione e', in ogni caso, subordinata  al
rispetto delle condizioni di cui al successivo art. 9.