Art. 3 Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilita' 1. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2021 i soggetti che possono beneficiare dell'agevolazione per la promozione all'estero, di marchi collettivi e di certificazione oggetto del presente decreto sono: le associazioni rappresentative delle categorie produttive; i consorzi di tutela di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128; altri organismi di tipo associativo o cooperativo. 2. I soggetti beneficiari di cui al comma 1, al momento della presentazione della domanda, devono essere titolari di un marchio collettivo o di certificazione gia' registrato ex articoli 11 e 11-bis del codice della proprieta' industriale (CPI) come modificato dal decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, ovvero essere in possesso di idoneo titolo per l'uso e/o la gestione di un marchio collettivo o di certificazione gia' registrato. 3. Il possesso dell'idoneo titolo di cui al comma 2 deve risultare da un atto formale che dimostri il conferimento dell'attivita' di uso e/o gestione del marchio da parte del soggetto titolare del marchio registrato al soggetto richiedente l'agevolazione e che indichi, altresi', la durata temporale dell'attivita' di uso e/o gestione del marchio stesso. 4. In caso di contitolarita' del marchio, e' necessario che vi sia l'autorizzazione al soggetto richiedente da parte di ciascun contitolare di poter presentare la richiesta di agevolazione. 5. I soggetti beneficiari di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali: a) avere sede legale in Italia; b) nel caso di associazioni riconosciute, essere iscritte al registro delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000 n. 361; c) non avere in corso procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche; d) non avere assunto delibere di scioglimento ne' di liquidazione ai sensi della disciplina vigente per ciascuna delle categorie di beneficiari di cui al comma 1; e) non essere destinatari di divieti, decadenze o sospensioni ai sensi dell'art. 67 della vigente normativa antimafia (decreto legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni); f) non essere sottoposti a procedure concorsuali, ove applicabili; g) essere iscritti al registro delle imprese, ove applicabile; h) di aver ottemperato agli obblighi di prevenzione dell'antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ove applicabile. 6. L'erogazione dell'agevolazione e', in ogni caso, subordinata al rispetto delle condizioni di cui al successivo art. 9.