Art. 3
Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilita'
1. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico del 31 maggio 2021 i soggetti che possono beneficiare
dell'agevolazione per la promozione all'estero, di marchi collettivi
e di certificazione oggetto del presente decreto sono:
le associazioni rappresentative delle categorie produttive;
i consorzi di tutela di cui all'art. 53 della legge 24 aprile
1998, n. 128;
altri organismi di tipo associativo o cooperativo.
2. I soggetti beneficiari di cui al comma 1, al momento della
presentazione della domanda, devono essere titolari di un marchio
collettivo o di certificazione gia' registrato ex articoli 11 e
11-bis del codice della proprieta' industriale (CPI) come modificato
dal decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, ovvero essere in
possesso di idoneo titolo per l'uso e/o la gestione di un marchio
collettivo o di certificazione gia' registrato.
3. Il possesso dell'idoneo titolo di cui al comma 2 deve risultare
da un atto formale che dimostri il conferimento dell'attivita' di uso
e/o gestione del marchio da parte del soggetto titolare del marchio
registrato al soggetto richiedente l'agevolazione e che indichi,
altresi', la durata temporale dell'attivita' di uso e/o gestione del
marchio stesso.
4. In caso di contitolarita' del marchio, e' necessario che vi sia
l'autorizzazione al soggetto richiedente da parte di ciascun
contitolare di poter presentare la richiesta di agevolazione.
5. I soggetti beneficiari di cui al comma 1, alla data di
presentazione della domanda di agevolazione, devono essere in
possesso dei seguenti requisiti generali:
a) avere sede legale in Italia;
b) nel caso di associazioni riconosciute, essere iscritte al
registro delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 febbraio 2000 n. 361;
c) non avere in corso procedimenti amministrativi connessi ad
atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
d) non avere assunto delibere di scioglimento ne' di liquidazione
ai sensi della disciplina vigente per ciascuna delle categorie di
beneficiari di cui al comma 1;
e) non essere destinatari di divieti, decadenze o sospensioni ai
sensi dell'art. 67 della vigente normativa antimafia (decreto
legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni);
f) non essere sottoposti a procedure concorsuali, ove
applicabili;
g) essere iscritti al registro delle imprese, ove applicabile;
h) di aver ottemperato agli obblighi di prevenzione
dell'antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, ove applicabile.
6. L'erogazione dell'agevolazione e', in ogni caso, subordinata al
rispetto delle condizioni di cui al successivo art. 9.