Art. 4 
 
           Oggetto dell'agevolazione e durata del progetto 
 
  1. Oggetto dell'agevolazione e' la realizzazione di un progetto  di
promozione all'estero di un marchio collettivo o  di  certificazione,
registrato,  cosi'  come  definito  dalle  nuove  disposizioni  degli
articoli 11 e 11-bis del codice della  proprieta'  industriale  (CPI)
come modificato dal decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15. 
  2. Il progetto deve prevedere la realizzazione di due o piu'  delle
seguenti iniziative finalizzate alla promozione del marchio: 
    A. fiere e saloni internazionali. Rientrano tra  tali  iniziative
anche fiere e saloni internazionali svolti in modalita' «virtuale» su
piattaforme digitali; 
    B.   eventi   collaterali   alle    manifestazioni    fieristiche
internazionali.  Rientrano  tra  tali  iniziative  anche  eventi   di
intrattenimento/informazione come serate a tema,  degustazioni,  ecc.
che si svolgano in location diverse  dagli  spazi  fieristici  ma  in
concomitanza dello svolgimento della fiera; 
    C. incontri bilaterali con  associazioni  estere.  Rientrano  tra
tali  iniziative  anche  incontri  che  abbiano  luogo  in  Italia  o
all'estero,  oppure  su  piattaforme  digitali,  non  necessariamente
legati a fiere e saloni; 
    D.  seminari  in  Italia  con  operatori  esteri  e   all'estero.
Rientrano tra tali iniziative anche seminari  di  natura  divulgativa
aperti ad imprese e consumatori svolti anche su piattaforme digitali; 
    E. azioni di comunicazione sul mercato estero,  anche  attraverso
GDO e canali on-line. Rientrano tra tali  iniziative  anche  campagne
pubblicitarie su stampa estera e on-line, corner presso punti vendita
GDO esteri, ecc. 
    F. creazione di comunita' virtuali a supporto del marchio. 
  3. Il progetto deve essere concluso entro dieci mesi dalla notifica
di concessione dell'agevolazione di cui al successivo art. 8. 
  4. Il soggetto beneficiario, in via  del  tutto  eccezionale,  puo'
chiedere fino a trenta giorni  prima  della  scadenza  del  progetto,
nelle forme descritte al successivo art. 12, una proroga del  termine
di durata  del  progetto,  non  superiore  a due  mesi,  con  istanza
motivata, soggetta ad approvazione del soggetto gestore.