Art. 6
Entita' dell'agevolazione e risorse disponibili
1. L'agevolazione e' concessa nella misura del 70% delle spese
valutate ammissibili.
2. L'importo massimo dell'agevolazione in favore di ciascun
soggetto beneficiario non puo' superare 150.000,00 euro, a fronte di
una o piu' domande di agevolazione aventi ad oggetto marchi
collettivi o di certificazione differenti. E' possibile presentare
una sola domanda di agevolazione per ciascun marchio collettivo o di
certificazione registrato.
3. Non e' possibile presentare una domanda per un importo di
agevolazione inferiore a 20.000,00 euro.
4. Fermo restando l'importo totale dell'agevolazione concessa,
l'importo delle agevolazioni per tipologia di iniziativa potra'
variare in sede di rendicontazione finale nella misura massima del
20% rispetto agli importi approvati dal soggetto gestore.
5. In ogni caso, non sara' possibile rendicontare iniziative
diverse da quelle per le quali e' stata concessa l'agevolazione.
6. L'importo dell'agevolazione, calcolata in via provvisoria al
momento della concessione, sara' rideterminato a conclusione del
progetto, prima dell'erogazione, sulla base delle spese ammissibili
effettivamente sostenute. L'ammontare dell'agevolazione cosi'
definitivamente determinata non potra' essere superiore a quello
individuato in via provvisoria.
7. In ogni caso, l'agevolazione non sara' erogata se il soggetto
beneficiario non avra' sostenuto almeno il 30% delle spese valutate
ammissibili in sede di concessione dell'agevolazione.
8. Le risorse disponibili in favore dei soggetti beneficiari per
l'attuazione del presente provvedimento ammontano complessivamente a
euro 2.500.000,00 piu' eventuali residui derivanti dalla gestione del
bando relativo all'annualita' 2020.
9. Qualora le agevolazioni di cui al presente decreto configurino
aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, par. 1 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, esse verranno concesse ai sensi
del regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (pubblicato
nella G.U.U.E. L352 del 24 dicembre 2013), in base al quale l'importo
complessivo degli aiuti «de minimis» accordati ad un'impresa unica
non puo' superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi
finanziari.