Art. 6 
 
           Entita' dell'agevolazione e risorse disponibili 
 
  1. L'agevolazione e' concessa nella  misura  del  70%  delle  spese
valutate ammissibili. 
  2.  L'importo  massimo  dell'agevolazione  in  favore  di   ciascun
soggetto beneficiario non puo' superare 150.000,00 euro, a fronte  di
una  o  piu'  domande  di  agevolazione  aventi  ad  oggetto   marchi
collettivi o di certificazione differenti.  E'  possibile  presentare
una sola domanda di agevolazione per ciascun marchio collettivo o  di
certificazione registrato. 
  3. Non e' possibile  presentare  una  domanda  per  un  importo  di
agevolazione inferiore a 20.000,00 euro. 
  4. Fermo  restando  l'importo  totale  dell'agevolazione  concessa,
l'importo delle  agevolazioni  per  tipologia  di  iniziativa  potra'
variare in sede di rendicontazione finale nella  misura  massima  del
20% rispetto agli importi approvati dal soggetto gestore. 
  5. In  ogni  caso,  non  sara'  possibile  rendicontare  iniziative
diverse da quelle per le quali e' stata concessa l'agevolazione. 
  6. L'importo dell'agevolazione, calcolata  in  via  provvisoria  al
momento della concessione,  sara'  rideterminato  a  conclusione  del
progetto, prima dell'erogazione, sulla base delle  spese  ammissibili
effettivamente   sostenute.   L'ammontare   dell'agevolazione   cosi'
definitivamente determinata non  potra'  essere  superiore  a  quello
individuato in via provvisoria. 
  7. In ogni caso, l'agevolazione non sara' erogata  se  il  soggetto
beneficiario non avra' sostenuto almeno il 30% delle  spese  valutate
ammissibili in sede di concessione dell'agevolazione. 
  8. Le risorse disponibili in favore dei  soggetti  beneficiari  per
l'attuazione del presente provvedimento ammontano complessivamente  a
euro 2.500.000,00 piu' eventuali residui derivanti dalla gestione del
bando relativo all'annualita' 2020. 
  9. Qualora le agevolazioni di cui al presente  decreto  configurino
aiuti di Stato ai sensi  dell'art.  107,  par.  1  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea, esse verranno  concesse  ai  sensi
del  regolamento  (UE)  n.  1407  del  18  dicembre   2013   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (pubblicato
nella G.U.U.E. L352 del 24 dicembre 2013), in base al quale l'importo
complessivo degli aiuti «de minimis» accordati  ad  un'impresa  unica
non  puo'  superare  200.000,00  euro  nell'arco  di   tre   esercizi
finanziari.