Art. 6 Entita' dell'agevolazione e risorse disponibili 1. L'agevolazione e' concessa nella misura del 70% delle spese valutate ammissibili. 2. L'importo massimo dell'agevolazione in favore di ciascun soggetto beneficiario non puo' superare 150.000,00 euro, a fronte di una o piu' domande di agevolazione aventi ad oggetto marchi collettivi o di certificazione differenti. E' possibile presentare una sola domanda di agevolazione per ciascun marchio collettivo o di certificazione registrato. 3. Non e' possibile presentare una domanda per un importo di agevolazione inferiore a 20.000,00 euro. 4. Fermo restando l'importo totale dell'agevolazione concessa, l'importo delle agevolazioni per tipologia di iniziativa potra' variare in sede di rendicontazione finale nella misura massima del 20% rispetto agli importi approvati dal soggetto gestore. 5. In ogni caso, non sara' possibile rendicontare iniziative diverse da quelle per le quali e' stata concessa l'agevolazione. 6. L'importo dell'agevolazione, calcolata in via provvisoria al momento della concessione, sara' rideterminato a conclusione del progetto, prima dell'erogazione, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute. L'ammontare dell'agevolazione cosi' definitivamente determinata non potra' essere superiore a quello individuato in via provvisoria. 7. In ogni caso, l'agevolazione non sara' erogata se il soggetto beneficiario non avra' sostenuto almeno il 30% delle spese valutate ammissibili in sede di concessione dell'agevolazione. 8. Le risorse disponibili in favore dei soggetti beneficiari per l'attuazione del presente provvedimento ammontano complessivamente a euro 2.500.000,00 piu' eventuali residui derivanti dalla gestione del bando relativo all'annualita' 2020. 9. Qualora le agevolazioni di cui al presente decreto configurino aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, par. 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, esse verranno concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (pubblicato nella G.U.U.E. L352 del 24 dicembre 2013), in base al quale l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» accordati ad un'impresa unica non puo' superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.