Art. 7 
 
                     Presentazione delle domande 
 
  1. Le domande di agevolazione possono essere presentate  a  partire
dalle ore 9,00 del 22 novembre 2021 ed entro e non oltre le 24,00 del
22 dicembre 2021, pena l'irricevibilita' della domanda stessa. 
  2. Le domande devono essere trasmesse - a pena di  inammissibilita'
- dall'indirizzo PEC del soggetto richiedente o dall'indirizzo PEC di
un   suo   procuratore   speciale   al   seguente   indirizzo    PEC:
marchicollettivi2021@legalmail.it       indicando        nell'oggetto
«AGEVOLAZIONI PER MARCHI COLLETTIVI/CERTIFICAZIONE». 
  3. La domanda  di  agevolazione  (Allegato  1)  e  il  Progetto  di
promozione   del   marchio   (Allegato   2)   devono,   a   pena   di
inammissibilita',   essere   firmati    digitalmente    dal    legale
rappresentante del soggetto richiedente.  Si  assume  quale  data  di
presentazione la data di ricezione, a mezzo  PEC,  della  domanda  di
agevolazione. L'Allegato 1 e  l'Allegato  2  devono  essere  altresi'
trasmessi in formato Word. 
  4. Domande presentate  secondo  modalita'  non  conformi  a  quelle
indicate ai commi precedenti non saranno prese  in  considerazione  e
non saranno oggetto di valutazione. 
  La domanda, redatta  secondo  il  modello  allegato  (Allegato  1),
costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli  46
e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.  Quanto
dichiarato nella  domanda  comporta  le  conseguenze,  anche  penali,
prescritte nel suddetto decreto  in  caso  di  dichiarazioni  mendaci
(articoli 75 e 76). 
  5. La domanda di agevolazione contiene le seguenti dichiarazioni: 
    a. dichiarazione sostitutiva di atto notorio  di  appartenere  ad
una delle tipologie dei  soggetti  beneficiari  di  cui  al  comma  1
dell'art. 3 del presente decreto; 
    b.  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio  di  essere  in
possesso di atto formale che dimostri il conferimento  dell'attivita'
di uso e/o gestione del marchio da parte del  soggetto  titolare  del
marchio registrato al soggetto richiedente; 
    c.  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio  di  essere  in
possesso di  autorizzazione  da  parte  di  ciascun  contitolare  del
marchio a presentare la richiesta di agevolazione; 
    d. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di avere sede legale
in Italia; 
    e. dichiarazione sostitutiva di atto notorio  che  l'associazione
e' iscritta al registro delle persone giuridiche di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000 n. 361 (solo in caso
di associazioni riconosciute); 
    f. dichiarazione sostitutiva di atto  notorio  di  non  avere  in
corso procedimenti amministrativi connessi  ad  atti  di  revoca  per
indebita percezione di risorse pubbliche; 
    g. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di non aver  assunto
delibere  di  scioglimento  ne'  di  liquidazione  ai   sensi   della
disciplina vigente per ciascuna delle categorie di beneficiari di cui
al comma 1 dell'art. 3; 
    h. dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio  di  non  essere
destinatari di divieti, decadenze o sospensioni ai sensi dell'art. 67
della vigente normativa antimafia (decreto legislativo n. 159/2011  e
successive modificazioni ed integrazioni); 
    i. dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio  di  non  essere
sottoposti a procedure concorsuali (ove applicabili); 
    j. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di  essere  iscritti
al registro delle imprese (ove applicabile); 
    k. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver  ottemperato
agli obblighi di prevenzione dell'antiriciclaggio di cui  al  decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (ove applicabile); 
    l. dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio  che  i  servizi
oggetto  della  domanda  di  agevolazione  non  saranno  forniti   da
amministratori o loro prossimi congiunti  o  da  societa'  nella  cui
compagine  sociale  siano  presenti   amministratori   del   soggetto
richiedente. 
  Alla  domanda  di  agevolazione   deve   essere   allegata   idonea
documentazione (statuto, atto costitutivo, ecc.) da  cui  risulti  il
potere di rappresentanza di colui che sottoscrive la domanda. 
    6. La domanda di agevolazione (Allegato 1) deve essere  corredata
dal  progetto  di  promozione   del   marchio   (Allegato   2),   con
l'indicazione degli obiettivi finali che si  intendono  perseguire  e
dei relativi costi preventivati, articolato secondo i seguenti punti: 
    gli obiettivi finali e i risultati che  si  intendono  perseguire
con la promozione del marchio collettivo; 
    le iniziative  che  si  intendono  realizzare  con  una  puntuale
descrizione dei servizi da acquisire  (coerentemente  alla  tipologia
delle spese ammesse per  ciascuna  iniziativa)  e  i  relativi  costi
preventivati; 
    il dettaglio delle spese previste; 
    gli indicatori di risultato attesi. 
  Nel caso di contitolarita' del marchio, occorre  altresi'  allegare
autorizzazione  da  parte  di  ciascun  contitolare  del  marchio   a
presentare la richiesta di agevolazione. 
  Nel caso di domanda presentata da soggetto  diverso  dal  titolare,
occorre  allegare  atto  formale   che   dimostri   il   conferimento
dell'attivita' in uso e/o gestione del marchio da parte del  soggetto
titolare del marchio registrato al soggetto richiedente. 
  7.  La  domanda  di  agevolazione,  gli   allegati   e   tutta   la
documentazione devono - a pena di inammissibilita' -  essere  inviati
unicamente   dall'indirizzo   PEC   del   soggetto   richiedente    o
dall'indirizzo PEC di un suo procuratore  speciale.  In  tale  ultimo
caso,  occorre  allegare  la  relativa  procura   speciale,   firmata
digitalmente, pena l'inammissibilita', sia dal legale  rappresentante
del soggetto  richiedente  l'agevolazione  sia  dal  suo  procuratore
speciale, come da modello allegato (Allegato 3).  Nell'oggetto  della
PEC  si   deve   riportare   il   nome   del   soggetto   richiedente
l'agevolazione. 
  8. L'Unioncamere non assume responsabilita' per  eventuali  ritardi
e/o disguidi nella trasmissione comunque imputabili a fatto di terzi,
a  caso  fortuito  o  forza  maggiore  ne'  per  lo  smarrimento   di
comunicazioni dipendente da  inesatte  indicazioni  del  recapito  da
parte del soggetto richiedente. 
  9. La domanda di agevolazione non e' ammissibile nei seguenti casi: 
    a. se presentata prima delle ore 9,00 del 22 novembre 2021 o dopo
le 24,00 del 22 dicembre 2021; 
    b. se non inviata secondo le modalita' richieste; 
    c. se non sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del
soggetto richiedente; 
    d. se priva dell'Allegato 1; 
    e. se priva del progetto di promozione del marchio (Allegato 2); 
    f. se carente della procura  speciale  compilata  secondo  quanto
previsto dal modulo di procura speciale (Allegato 3); 
    g. se presentata da soggetti diversi da quelli indicati  all'art.
3 o privi dei requisiti di cui allo stesso articolo. 
  10.  Per  informazioni   relative   al   contenuto   del   presente
provvedimento e  sulle  procedure  di  presentazione  della  domanda:
info@marchicollettivi2021.it