Art. 8
Istruttoria dei progetti e concessione dell'agevolazione
1. I progetti presentati regolarmente entro i termini e modalita'
di cui all'art. 7 saranno oggetto di istruttoria compiuta dal
soggetto gestore entro sessanta giorni dalla chiusura dei termini per
la presentazione delle domande di agevolazione.
2. L'istruttoria delle domande e' effettuata dal soggetto gestore
che verifica la regolarita' formale e la completezza della domanda di
agevolazione, la sussistenza dei requisiti, le condizioni di
ammissibilita' previste dal presente provvedimento nonche', sulla
base della documentazione prodotta, effettua un esame di merito.
3. Il soggetto gestore puo' richiedere precisazioni, integrazioni e
chiarimenti in relazione ai dati e alla documentazione prodotta, ove
ritenuti necessari per la definizione dell'istruttoria e l'adozione
del provvedimento di concessione. Tali richieste sono comunicate
nelle forme descritte al successivo art. 12. Al fine di consentire un
piu' agevole completamento dell'istruttoria, le precisazioni, le
integrazioni e i chiarimenti richiesti dovranno essere trasmessi dal
soggetto richiedente entro e non oltre il termine perentorio
stabilito dal soggetto gestore in base alla tipologia di richiesta.
In caso di incompleta o mancata risposta a detta richiesta entro il
citato termine, la domanda decade e ne viene data comunicazione al
soggetto interessato.
4. L'istruttoria si conclude con l'ammissibilita' della domanda e
la determinazione dell'importo totale di spese ammissibili e della
relativa agevolazione concedibile, ovvero con il diniego
dell'agevolazione, debitamente motivato. Il provvedimento di diniego
e' notificato al soggetto interessato, nelle forme descritte al
successivo art. 12.
5. In base alle risorse disponibili di cui all'art. 6, comma 8, il
soggetto gestore adotta il provvedimento di concessione
dell'agevolazione con l'indicazione delle spese ammissibili e delle
agevolazioni concesse che viene notificato al soggetto richiedente
interessato.
6. Nel caso in cui l'importo complessivo delle agevolazioni
concedibili risultasse maggiore delle predette risorse disponibili,
il soggetto gestore procedera' ad operare per tutte le agevolazioni
concedibili una uguale riduzione percentuale dei relativi importi, in
modo da assicurare la finanziabilita' di tutti i progetti
ammissibili.
7. Qualora, per la finalita' di cui al comma 6, fosse necessario
apportare una riduzione superiore al 50% degli importi concedibili,
il soggetto gestore procedera', secondo l'ordine cronologico di
presentazione delle domande valutate ammissibili, ad operare la
riduzione dei relativi importi nella misura del 50% sino ad
esaurimento delle risorse disponibili.
8. Nei casi di cui ai commi 6 e 7, al fine di assicurare l'efficace
attuazione dei progetti, il soggetto gestore si riserva la facolta'
di richiedere la rimodulazione del Progetto di promozione del marchio
originario e dei relativi costi, fatto salvo l'obbligo di prevedere
la realizzazione di almeno due iniziative.
9. Nel caso in cui, in corso di esecuzione del progetto, emerga la
necessita' di adottare modifiche che tuttavia non alterino gli
obiettivi e le finalita' del progetto stesso, il soggetto
beneficiario - entro il termine di almeno trenta giorni dalla
realizzazione delle attivita' per quali si richiede la variazione -
le sottopone alla necessaria approvazione del soggetto gestore, nelle
forme descritte al successivo art. 12. In fase di rendicontazione non
saranno prese in considerazione modifiche progettuali non
espressamente autorizzate.