IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA Visto il Trattato sul finanziamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di aiuti di Stato da parte degli Stati membri; Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; Visto il regolamento UE n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti ai settori agricoli e forestali e nelle aree rurali e che abroga il regolamento della Commissione CE n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 1° luglio 2014, n. L 193; Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 del 1° luglio 2014, n. 2014/C204/01, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 1° luglio 2014, n. C 204; Tenuto conto che gli orientamenti sopra citati definiscono i criteri di compatibilita' per gli aiuti di Stato al settore forestale, oltre che a quello agricolo, e per gli aiuti alle imprese attive nelle zone rurali che altrimenti non rientrerebbero nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi» ed in particolare l'art. 12; Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41 del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullita' degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale all'atto stesso; Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese a norma dell'art. 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 di attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e Fondo progetti; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 recante «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali»; Visto l'art. 4-bis del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con legge 12 dicembre 2019, n. 141, istitutivo di un Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne i cui criteri e modalita' di ripartizione sono stabiliti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata; Tenuto conto che il predetto fondo e' destinato all'incentivazione di interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati da imprese agricole e forestali; Considerata la necessita' di procedere alla ripartizione delle risorse disponibili del fondo di cui all'art. 4-bis del decreto-legge n. 111/2019, convertito con legge 12 dicembre 2019 n. 141, adottando un criterio basato su dati oggettivi riferiti alla copertura forestale del territorio nazionale; Tenuto conto della legge 22 aprile 2021 n. 55 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti di riordino delle attribuzioni dei Ministeri; Acquisito il concerto del Ministero della transizione ecologica con nota prot. n. 9335 del 5 maggio 2021; Considerata l'attivita' di concertazione realizzata nelle riunioni del 3 marzo 2020 e del 7 maggio 2021 del tavolo di concertazione permanente del settore forestale, istituito con decreto ministeriale 26 giugno 2019, n. 6792; Preso atto del parere della Ragioneria generale dello Stato trasmesso con nota prot. 13195 dell'8 luglio 2021 dal Ministero dell'economia e delle finanze, le cui osservazioni sono state integralmente accolte; Sentita la Conferenza unificata, riunitasi in data 8 luglio 2021; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione e finalita' 1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 4-bis del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con legge 12 dicembre 2019 n. 141, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria, il presente decreto disciplina le condizioni, i criteri e le modalita' di ripartizione del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e volto a incentivare interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali nelle aree interne e marginali del Paese.