IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
                           di concerto con 
 
               IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
  Visto il Trattato  sul  finanziamento  dell'Unione  europea  e,  in
particolare, gli articoli 107 e 108,  relativi  alla  concessione  di
aiuti di Stato da parte degli Stati membri; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013 e successive modificazioni  ed  integrazioni,  relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo; 
  Visto il regolamento UE n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno
2014,  che  dichiara  compatibili  con   il   mercato   interno,   in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti ai settori agricoli  e
forestali e nelle aree rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della
Commissione CE n.  1857/2006,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea 1° luglio 2014, n. L 193; 
  Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti  di  Stato
nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 del 1°
luglio 2014, n. 2014/C204/01,  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea 1° luglio 2014, n. C 204; 
  Tenuto conto  che  gli  orientamenti  sopra  citati  definiscono  i
criteri  di  compatibilita'  per  gli  aiuti  di  Stato  al   settore
forestale, oltre che a quello agricolo, e per gli aiuti alle  imprese
attive nelle zone rurali che altrimenti non rientrerebbero nel  campo
di applicazione dell'art. 42 del Trattato; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo  e  di  diritto  d'accesso  ai
documenti amministrativi» ed in particolare l'art. 12; 
  Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come  modificato
dall'art. 41 del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76,  convertito
con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che  prevede
la nullita' degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare,
che dispongono il finanziamento pubblico o  autorizzano  l'esecuzione
di progetti di investimento pubblico in  assenza  dei  corrispondenti
CUP che costituiscono elemento essenziale all'atto stesso; 
  Visto il decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo  delle  infrastrutture  e  la
competitivita'; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
disposizioni per la razionalizzazione degli  interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese a norma dell'art. 4, lettera c) della legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 di attuazione
dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g) della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato  di
attuazione delle  opere  pubbliche,  di  verifica  dell'utilizzo  dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione  del  Fondo  opere  e
Fondo progetti; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n.  34  recante  «Testo
unico in materia di foreste e filiere forestali»; 
  Visto l'art. 4-bis del  decreto-legge  14  ottobre  2019,  n.  111,
convertito con legge 12 dicembre 2019, n. 141, istitutivo di un Fondo
per il rimboschimento e la tutela ambientale  e  idrogeologica  delle
aree interne i cui criteri e modalita' di ripartizione sono stabiliti
con decreto del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, adottato d'intesa con il Ministero dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata; 
  Tenuto conto che il predetto fondo e' destinato  all'incentivazione
di interventi  di  messa  in  sicurezza,  manutenzione  del  suolo  e
rimboschimento attuati da imprese agricole e forestali; 
  Considerata la necessita'  di  procedere  alla  ripartizione  delle
risorse disponibili del fondo di cui all'art. 4-bis del decreto-legge
n. 111/2019, convertito con legge 12 dicembre 2019 n. 141,  adottando
un  criterio  basato  su  dati  oggettivi  riferiti  alla   copertura
forestale del territorio nazionale; 
  Tenuto conto della legge 22 aprile 2021  n.  55  -  Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 1°  marzo  2021,  n.  22,
recante disposizioni  urgenti  di  riordino  delle  attribuzioni  dei
Ministeri; 
  Acquisito il concerto del Ministero della transizione ecologica con
nota prot. n. 9335 del 5 maggio 2021; 
  Considerata l'attivita' di concertazione realizzata nelle  riunioni
del 3 marzo 2020 e del 7 maggio  2021  del  tavolo  di  concertazione
permanente del settore forestale, istituito con decreto  ministeriale
26 giugno 2019, n. 6792; 
  Preso  atto  del  parere  della  Ragioneria  generale  dello  Stato
trasmesso con nota prot.  13195  dell'8  luglio  2021  dal  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  le  cui  osservazioni  sono  state
integralmente accolte; 
  Sentita la Conferenza unificata, riunitasi in data 8 luglio 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Ambito di applicazione e finalita' 
 
  1. Ai fini dell'attuazione dell'art.  4-bis  del  decreto-legge  14
ottobre 2019, n. 111, convertito con legge 12 dicembre 2019  n.  141,
recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti  dalla
direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria,  il  presente  decreto
disciplina le condizioni, i criteri e le  modalita'  di  ripartizione
del fondo istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari  e  forestali  e  volto  a  incentivare
interventi  di  messa  in  sicurezza,  manutenzione   del   suolo   e
rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali nelle  aree
interne e marginali del Paese.