Art. 2 Risorse disponibili e soggetti destinatari 1. Le risorse del fondo di cui all'art. 1 ammontano a 1 milione di euro quali residui di stanziamento di provenienza 2020 e 2 milioni di euro per l'anno 2021 stanziate nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 2. Le risorse del fondo sono destinate alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano esclusivamente per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali secondo i criteri specificati nei successivi articoli del presente decreto. 3. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.