Art. 3 
 
                 Criteri e modalita' di ripartizione 
 
  1. Le risorse del fondo di cui all'art. 1  sono  ripartite  tra  le
regioni  e  le  province  autonome  in  base   all'estensione   della
superficie  forestale  in  ettari  stimata   dall'ultimo   Inventario
nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio  -  INFC
pubblicato, relativo all'anno 2005. 
  2. A tal fine,  tenuto  conto  della  consistenza  complessiva  del
fondo, pari a 3 milioni di euro, come indicato all'art. 2, 1  milione
di euro viene assegnato alle Regioni Sardegna,  Toscana,  Piemonte  e
Puglia  che,  nell'insieme,  occupano  un  terzo   della   superficie
forestale italiana, mentre 2 milioni di euro vengono ripartiti  nelle
restanti regioni e province autonome. 
  3. Gli importi assegnati a ciascuna regione e  provincia  autonoma,
ripartiti sulla base  di  quanto  indicato  al  comma  precedente  (e
arrotondati in modo da assicurare l'assegnazione di  somme  congrue),
sono riportati nella tabella di cui all'allegato  A  che  costituisce
parte integrante del presente decreto.