Art. 3 Criteri e modalita' di ripartizione 1. Le risorse del fondo di cui all'art. 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome in base all'estensione della superficie forestale in ettari stimata dall'ultimo Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio - INFC pubblicato, relativo all'anno 2005. 2. A tal fine, tenuto conto della consistenza complessiva del fondo, pari a 3 milioni di euro, come indicato all'art. 2, 1 milione di euro viene assegnato alle Regioni Sardegna, Toscana, Piemonte e Puglia che, nell'insieme, occupano un terzo della superficie forestale italiana, mentre 2 milioni di euro vengono ripartiti nelle restanti regioni e province autonome. 3. Gli importi assegnati a ciascuna regione e provincia autonoma, ripartiti sulla base di quanto indicato al comma precedente (e arrotondati in modo da assicurare l'assegnazione di somme congrue), sono riportati nella tabella di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.