Art. 5 Interventi ammissibili 1. Per beneficiare del sostegno finanziario i soggetti di cui all'art. 4 presentano domanda di contributo secondo le modalita' definite dalle singole regioni e province autonome, riguardante interventi volti alla difesa e messa in sicurezza del suolo, al rinfoltimento, all'imboschimento e al rimboschimento, al fine di favorire la tutela ambientale, la gestione del paesaggio e di contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del Paese, e ricadenti in superfici di cui all'articoli 3, commi 3 e 4 e all'art. 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. 2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerati ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti interventi; a) realizzazione e manutenzione straordinaria di opere di sistemazione idraulico-forestale finalizzati a ridurre il rischio idrogeologico, inclusa la viabilita' forestale. b) ripristino, restauro e miglioramento delle superfici forestali degradate o frammentate anche in conseguenza di eventi estremi e di incendi boschivi, per il recupero funzionale degli ecosistemi forestali.