Art. 5 
 
                       Interventi ammissibili 
 
  1. Per beneficiare del  sostegno  finanziario  i  soggetti  di  cui
all'art. 4 presentano domanda  di  contributo  secondo  le  modalita'
definite dalle  singole  regioni  e  province  autonome,  riguardante
interventi volti alla difesa e  messa  in  sicurezza  del  suolo,  al
rinfoltimento, all'imboschimento e  al  rimboschimento,  al  fine  di
favorire la  tutela  ambientale,  la  gestione  del  paesaggio  e  di
contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e  marginali
del Paese, e ricadenti in superfici di cui all'articoli 3, commi 3  e
4 e all'art. 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. 
  2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerati ammissibili, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, i seguenti interventi; 
    a)  realizzazione  e  manutenzione  straordinaria  di  opere   di
sistemazione idraulico-forestale finalizzati  a  ridurre  il  rischio
idrogeologico, inclusa la viabilita' forestale. 
    b) ripristino, restauro e miglioramento delle superfici forestali
degradate o frammentate anche in conseguenza di eventi estremi  e  di
incendi  boschivi,  per  il  recupero  funzionale  degli   ecosistemi
forestali.