Art. 6 Criteri di priorita' dei progetti 1. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano definiscono i criteri di priorita' ai fini della concessione del sostegno anche tenendo conto dei seguenti principi con particolare riferimento a quelli volti a contenere il rischio idrogeologico: a) interventi eseguiti da imprese aventi sede operativa nei comuni classificati totalmente montani dalle disposizioni regionali vigenti; in assenza di definizione si rimanda a quanto disposto dall'art. 1, della legge 25 luglio del 1952, n. 991, recante provvedimenti in favore dei territori montani; b) interventi ricadenti nelle aree definite come boschi di protezione ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera r), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34; c) interventi ricadenti nelle aree classificate ad alto rischio incendi dalle vigenti pianificazioni antincendio boschivo; d) interventi ricadenti nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 3267/1923 e successive modificazioni ed integrazioni; e) interventi finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico ricadenti nei bacini idrografici sottesi a centri abitati individuati a rischio nella pianificazione di bacino vigente e per i quali acquisire il parere favorevole dell'Autorita' di bacino distrettuale territorialmente competente; f) interventi effettuati da imprenditori agricoli e imprenditori forestali di eta' inferiore ai quaranta anni, compiuti alla data di chiusura del bando; g) effettuati in superfici accorpate e appartenenti a piu' proprietari associati anche secondo le disposizioni di cui art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.