Art. 7 Misura del finanziamento concedibile 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 i soggetti beneficiari di cui all'art. 4 hanno diritto all'incentivo di cui al presente decreto nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui all'art. 2. 2. Per ogni singolo progetto di cui all'art. 5 comma 1 e' prevista una copertura fino al 100% dei costi sostenuti per gli interventi ammissibili di cui all'art. 5 comma 2. Il sostegno e' concesso secondo la regola «de minimis» ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. 3. Il contributo di cui al comma 1 puo' essere cumulato con altri aiuti nel rispetto dei limiti e delle modalita' di cui all'art. 5 del precitato regolamento (UE) 1407 /2013.