Art. 7 
 
                Misura del finanziamento concedibile 
 
  1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo  31  marzo
1998, n. 123 i soggetti beneficiari di cui all'art. 4  hanno  diritto
all'incentivo  di  cui  al  presente   decreto   nei   limiti   delle
disponibilita' finanziarie di cui all'art. 2. 
  2. Per ogni singolo progetto di cui all'art. 5 comma 1 e'  prevista
una copertura fino al 100% dei costi  sostenuti  per  gli  interventi
ammissibili di cui all'art.  5  comma  2.  Il  sostegno  e'  concesso
secondo la regola «de minimis»  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. 
  3. Il contributo di cui al comma 1 puo' essere cumulato  con  altri
aiuti nel rispetto dei limiti e delle modalita' di cui all'art. 5 del
precitato regolamento (UE) 1407 /2013.