Art. 8 Modalita' di presentazione della domanda e procedure per la concessione ed erogazione 1. Le regioni e le province autonome sono responsabili delle procedure di selezione delle domande finanziabili, della concessione e dell'erogazione degli aiuti previsti dal presente provvedimento nei propri territori. 2. I soggetti interessati di cui all'art. 4 presentano domanda di sostegno alla regione o provincia autonoma di competenza, con le modalita' da queste stabilite; le regioni definiscono il vincolo temporale di destinazione. 3. L'atto amministrativo di attribuzione delle risorse deve indicare, ove previsto per l'intervento, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il Codice unico di progetto (CUP) identificativi degli interventi oggetto di finanziamento.