Art. 2 Regole tecniche 1. Le regole tecniche per l'attuazione del processo costituzionale telematico sono contenute nell'Allegato A) al presente decreto, di cui fa parte integrante. 2. Le modifiche all'Allegato A) rese necessarie dall'evoluzione tecnologica sono disposte previa delibera della Corte in sede non giurisdizionale con provvedimento del Presidente e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale della Corte.