Art. 2 
 
                           Regole tecniche 
 
  1. Le regole tecniche per l'attuazione del processo  costituzionale
telematico sono contenute nell'Allegato A) al  presente  decreto,  di
cui fa parte integrante. 
  2. Le modifiche all'Allegato  A)  rese  necessarie  dall'evoluzione
tecnologica sono disposte previa delibera della  Corte  in  sede  non
giurisdizionale con provvedimento del Presidente e  pubblicate  nella
Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale della Corte.