IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle
finanze, 20 settembre  2004,  n.  245,  e  successive  modificazioni,
recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal  consiglio  di
amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale
di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in  pari
data; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648,  relativo  alle
misure  per  il  contenimento   della   spesa   farmaceutica   e   la
determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in  particolare,
l'art. 1, comma 4; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha
ricostituito  la  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica  (CTS)
dell'AIFA; 
  Vista  la  determina  AIFA  23  dicembre  2020,  n.  154,   recante
«Classificazione, ai sensi dell'art.  12,  comma  5,  della  legge  8
novembre 2012, n. 189, del  medicinale  per  uso  umano  "Comirnaty",
approvato con  procedura  centralizzata,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 318 del 23 dicembre 2020; 
  Vista la determina AIFA n. 1/2021 del 7  gennaio  2021,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 4 del 7 gennaio  2021,
di  autorizzazione  all'immissione  in  commercio  del  vaccino  anti
COVID-19 a  mRNA  denominato  Moderna  e  successivamente  denominato
«Spikevax»  (variazione  EMEA/H/C/005791/IAIN/0027  autorizzata   con
decisione della Commissione n. 5334 del 13 luglio 2021); 
  Vista la  determina  AIFA  10  settembre  2021,  n.  1067,  recante
«Utilizzo dose addizionale dei medicinali "Comirnaty" e  "Spikevax"»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 217 del  10
settembre 2021; 
  Vista la determina AIFA 11 ottobre 2021, n. 1223, recante «Modifica
della  determina  n.  1067/2021  concernente  utilizzo   della   dose
addizionale dei  medicinali  "Comirnaty"  e  "Spikevax"»,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.  244  del  12  ottobre
2021; 
  Vista la decisione EMA del 4  ottobre  2021,  recepita  all'interno
della decisione della Commissione europea 7343(2021)  del  5  ottobre
2021,  in  merito  alla  possibilita'  di  somministrare   una   dose
addizionale del vaccino anti-COVID-19 «Comirnaty» (BioNTech/Pfizer) a
persone con un  sistema  immunitario  gravemente  indebolito,  almeno
ventotto giorni dopo la seconda dose, nonche'  alla  possibilita'  di
somministrare una dose di richiamo (booster) almeno sei mesi dopo  la
seconda dose; 
  Vista la decisione EMA del 4  ottobre  2021,  recepita  all'interno
della decisione della Commissione europea 7334(2021)  del  5  ottobre
2021,  in  merito  alla  possibilita'  di  somministrare   una   dose
addizionale del vaccino anti-COVID-19 «Spikevax» (Moderna) a  persone
con un sistema immunitario  gravemente  indebolito,  almeno  ventotto
giorni dopo la seconda dose; 
  Vista la decisione EMA del 25 ottobre  2021,  recepita  all'interno
della decisione della Commissione europea 7961(2021) del  29  ottobre
2021, in merito  alla  possibilita'  di  somministrare  una  dose  di
richiamo (booster) almeno sei mesi dopo la seconda dose; 
  Tenuto conto della necessita' di consentire il regolare svolgimento
della campagna vaccinale; 
  Visto il parere favorevole della  CTS,  reso  nella  seduta  del  8
ottobre 2021, sull'approvazione dell'estensione  di  indicazioni  EMA
per la dose addizionale e booster con vaccini anti-COVID-19 a m-RNA; 
  Visto il parere favorevole della CTS,  reso  nella  seduta  del  28
ottobre 2021, sull'approvazione dell'estensione  di  indicazioni  EMA
per la dose booster con il vaccino «Spikevax» (Moderna); 
  Considerato che  l'onere  derivante  dall'inserimento  dei  vaccini
anti-COVID-19 nell'elenco di cui alla legge n. 648/1996  e'  imputato
esclusivamente  al  fondo  di  cui  all'art.   20,   comma   1,   del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge 21  maggio
2021, n. 69, che modifica l'art. 1, comma 447 della legge n. 178  del
2020; 
  Ritenuto, pertanto, necessario modificare la determina n. 1223/2021
sopra citata al fine di adeguarsi al suddetto parere della CTS del 28
ottobre u.s.; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Per le motivazioni indicate in premessa, i medicinali  COMIRNATY  e
SPIKEVAX sono inseriti nell'elenco dei farmaci di cui alla  legge  n.
648/1996 per le seguenti indicazioni: 
    come dose addizionale «eterologa»  di  vaccino  COVID-19,  almeno
ventotto giorni dopo un ciclo vaccinale con vaccino adenovirale o nel
caso in cui  non  fosse  disponibile  il  medesimo  vaccino  a  m-RNA
utilizzato per le prime due dosi; 
    come dose booster «eterologa» dopo il completamento di  un  ciclo
vaccinale primario con vaccino adenovirale o  nel  caso  in  cui  non
fosse disponibile il medesimo vaccino a m-RNA utilizzato per le prime
due dosi.