Art. 2 Modalita' di accesso al contributo a fondo perduto e determinazione del relativo ammontare 1. Per ottenere il contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 e ai fini del rispetto del limite di spesa di 20 milioni di euro di cui all'art. 1-ter, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate secondo le modalita' definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con il medesimo provvedimento sono disciplinati, altresi', il contenuto informativo dell'istanza, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario ai fini del riconoscimento del contributo. 2. Ai fini del rispetto del richiamato limite di spesa, nel caso in cui i contributi risultanti dalle istanze accolte eccedano complessivamente l'importo di 20 milioni di euro, l'ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa e' ridotto proporzionalmente in base al rapporto tra il suddetto importo di 20 milioni di euro e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti.