Art. 2
Modalita' di accesso al contributo a fondo perduto
e determinazione del relativo ammontare
1. Per ottenere il contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 e
ai fini del rispetto del limite di spesa di 20 milioni di euro di cui
all'art. 1-ter, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, i
soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate
secondo le modalita' definite con provvedimento del direttore della
medesima Agenzia, da emanarsi entro sessanta giorni dalla
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Con il medesimo provvedimento sono disciplinati,
altresi', il contenuto informativo dell'istanza, i termini di
presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario ai fini
del riconoscimento del contributo.
2. Ai fini del rispetto del richiamato limite di spesa, nel caso in
cui i contributi risultanti dalle istanze accolte eccedano
complessivamente l'importo di 20 milioni di euro, l'ammontare del
contributo riconosciuto a ciascuna impresa e' ridotto
proporzionalmente in base al rapporto tra il suddetto importo di 20
milioni di euro e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti.