Art. 2 
 
         Modalita' di accesso al contributo a fondo perduto 
               e determinazione del relativo ammontare 
 
  1. Per ottenere il contributo a fondo perduto di cui all'art.  1  e
ai fini del rispetto del limite di spesa di 20 milioni di euro di cui
all'art. 1-ter, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021,  n.  41,  i
soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle  entrate
secondo le modalita' definite con provvedimento del  direttore  della
medesima  Agenzia,  da   emanarsi   entro   sessanta   giorni   dalla
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. Con il medesimo provvedimento sono disciplinati,
altresi',  il  contenuto  informativo  dell'istanza,  i  termini   di
presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario  ai  fini
del riconoscimento del contributo. 
  2. Ai fini del rispetto del richiamato limite di spesa, nel caso in
cui  i  contributi  risultanti   dalle   istanze   accolte   eccedano
complessivamente l'importo di 20 milioni  di  euro,  l'ammontare  del
contributo   riconosciuto   a    ciascuna    impresa    e'    ridotto
proporzionalmente in base al rapporto tra il suddetto importo  di  20
milioni di euro e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti.