Art. 3 Modalita' di rendicontazione e monitoraggio 1. Le erogazioni sono disposte direttamente dalla Direzione generale competente in favore degli enti locali beneficiari con la seguente modalita': a) in anticipazione, fino al 20% del finanziamento, a richiesta dell'ente locale beneficiario; b) la restante somma puo' essere richiesta solo successivamente all'avvenuta aggiudicazione dei lavori e viene erogata sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente, debitamente certificati dal responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara. Il residuo 10% e' liquidato a seguito dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione. 2. Le economie di gara non restano nella disponibilita' dell'ente locale e sono destinate allo scorrimento delle graduatorie. 3. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto sono trasferite sulle contabilita' di Tesoreria unica degli enti locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione. 4. Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio presso il Ministero dell'istruzione, che costituisce presupposto per le erogazioni di cui al comma 1, e ad aggiornare i dati dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica. 5. Gli enti sono tenuti a osservare per il monitoraggio e per la rendicontazione degli interventi tutte le disposizioni contenute in apposite linee guida redatte ai sensi dell'art. 55 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, attualmente in corso di conversione, che saranno inviate dal Ministero dell'istruzione ad ogni ente beneficiario. 6. Gli enti sono tenuti ad apporre su tutti i documenti di riferimento sia amministrativi che tecnici la seguente dicitura «Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU».