Art. 4 Revoche e controlli 1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato rispetto dei termini di cui all'art. 2, commi 2 e 4, e nel caso di violazione delle disposizioni nazionali e direttive europee in materia di contratti pubblici, secondo le indicazioni che saranno contenute nelle linee guida di cui all'art. 55 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. 2. E' disposta, altresi', la revoca qualora l'intervento finanziato con il presente decreto risulti assegnatario di altro finanziamento nazionale o comunitario per le stesse finalita' o i cui lavori risultino avviati prima della data di emanazione del presente decreto. 3. Nelle ipotesi di revoca di cui ai commi 1 e 2, le risorse ricevute ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del presente decreto sono versate da parte degli enti locali all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 giugno 2021 Il Ministro: Bianchi Registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 2347 __________ Avvertenze: Il decreto risulta pubblicato anche sul sito del Ministero dell'istruzione al seguente link: https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/piano-2020.shtml