IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni
ed integrazioni, ed in particolare l'art. 17,  comma  4-bis,  lettera
e),  che  prevede  che,  con  decreto  ministeriale  di  natura   non
regolamentare, si definiscono i  compiti  delle  unita'  dirigenziali
nell'ambito degli uffici dirigenziali generali dei ministeri; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 25, 56  e
58, che  prevedono  rispettivamente,  l'articolazione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze  in  dipartimenti,  le  attribuzioni  e
l'organizzazione interna dello stesso; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003,  n.
227, recante il «Regolamento per la riorganizzazione degli uffici  di
diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze»; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante  «Disposizioni  per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
  Visto il decreto ministeriale  del  17  luglio  2014  e  successive
modificazioni concernente «Individuazione e attribuzione degli uffici
di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'art.  1,  comma  2,
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  27  febbraio
2013, n. 67; 
  Visto l'art.  4-bis  del  decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del
Ministero dell'economia e delle finanze, cosi'  come  modificato  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  30  settembre
2020, n. 161, che alla tabella «B» individua l'organico  dirigenziale
di livello non generale nel numero massimo di seicentosei unita', nel
quale non sono compresi gli otto posti di  livello  dirigenziale  non
generale corrispondenti a posizioni di fuori ruolo istituzionale  del
Ministero; 
  Visto,  altresi',  l'art.  1,  comma  2,  del  citato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 103 del 2019,  e  successive
modificazioni, che prevede che: «Con uno o piu' decreti  ministeriali
di natura non regolamentare si provvede, ai sensi dell'art. 17, comma
4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'art.  4,
comma 4, del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  alla
individuazione degli uffici di livello dirigenziale  non  generale  e
delle posizioni dirigenziali relative al corpo unico degli  ispettori
nel numero massimo di seicentosei. In tale numero  sono  comprese  le
posizioni dirigenziali  relative  agli  uffici  di  segreteria  delle
commissioni tributarie ed al Consiglio di Presidenza della  giustizia
tributaria,  nonche'  quelle  relative   agli   uffici   di   diretta
collaborazione e quelle  relative  all'ufficio  per  il  supporto  al
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e
alla  struttura  tecnica  permanente   per   la   misurazione   della
performance»; 
  Visto,  inoltre,  l'art.  22,  comma  2,  del  citato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, a norma
del quale «Ferma l'applicazione dell'art. 2, comma 8, primo  periodo,
del  decreto-legge  31  agosto  2013,   n.   101,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,  con  riferimento
alle  strutture   riorganizzate,   la   decadenza   dagli   incarichi
dirigenziali di livello generale e  non  generale  relativi  a  dette
strutture  si  verifica  con  la  conclusione  delle   procedure   di
conferimento dei nuovi incarichi, ai sensi dell'art. 19  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; 
  Visto l'art. 1, comma 884 della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,
cosi' come modificato dall'art.  1-bis,  comma  7,  lettera  b),  del
decreto-legge   31   dicembre   2020,   n.   183,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21; 
  Visto l'art. 3, comma 9 del decreto-legge 1°  marzo  2021,  n.  22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ove
si  prevede  che  «Le  funzioni  di   controllo   della   regolarita'
amministrativa  e  contabile   attribuite   al   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia  e  delle
finanze sugli atti adottati dal Ministero della transizione ecologica
continuano ad essere svolte dall'ufficio centrale del bilancio presso
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
presso  il  quale  e'  istituito  un  ulteriore  posto  di   funzione
dirigenziale di livello non generale.»; 
  Visto altresi' l'art. 7, comma 14 del citato decreto-legge 1° marzo
2021, n. 22, che prevede: «Entro il 31  dicembre  2021,  al  fine  di
assicurare l'esercizio delle funzioni di  controllo  sugli  atti  del
Ministero  del  turismo,  e'  istituito  nell'ambito   dello   stesso
Dipartimento un apposito ufficio  centrale  di  bilancio  di  livello
dirigenziale generale. Per  le  predette  finalita'  sono,  altresi',
istituiti due posti di funzione dirigenziale di livello non  generale
...»; 
  Visto l'art. 6, comma 1 del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
recante «Governance del piano nazionale di  ripresa  e  resilienza  e
prime misure di rafforzamento delle  strutture  amministrative  e  di
accelerazione e snellimento delle  procedure»,  ai  sensi  del  quale
«Presso il Ministero dell'economia e  delle  finanze  -  Dipartimento
della  Ragioneria  generale  dello  Stato  e'  istituito  un  ufficio
centrale  di  livello  dirigenziale  generale,  denominato   Servizio
centrale  per  il  PNRR,  con  compiti  di  coordinamento  operativo,
monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR,  che  rappresenta
il punto di contatto nazionale per l'attuazione del  PNRR  [...].  Il
Servizio centrale per il PNRR si articola in sei  uffici  di  livello
dirigenziale non generale e, per l'esercizio dei propri compiti, puo'
avvalersi del supporto di societa' partecipate dallo Stato ...»; 
  Visto l'art. 6, comma 2 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, a norma del quale  «Nello  svolgimento  delle  funzioni  ad  esso
assegnate, il Servizio centrale per il PNRR si raccorda con  l'Unita'
di  missione  e  con  gli  Ispettorati  competenti  della  Ragioneria
generale dello Stato. [...]. A tal fine,  sono  istituiti  presso  il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  cinque  posizioni
di funzione dirigenziale  di  livello  non  generale  di  consulenza,
studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti»; 
  Visto l'art. 7, comma 1 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, ai sensi del  quale  «Presso  il  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari
con l'Unione europea (IGRUE) e' istituito un ufficio dirigenziale  di
livello non generale avente funzioni di audit del PNRR [...]»; 
  Visto l'art. 7, comma 3 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, ai sensi del quale l'Unita' di missione di cui all'art. 1,  comma
1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 si articola in due  uffici
dirigenziali di livello non generale; 
  Visto l'art. 7, comma 5 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, che prevede che: «Entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  con  le
modalita' di cui all'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23
agosto 1988, n. 400, si provvede alla ridefinizione [...] dei compiti
degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'economia  e
delle finanze, nelle more  del  perfezionamento  del  regolamento  di
organizzazione del  predetto  Ministero,  ivi  incluso  quello  degli
uffici di diretta collaborazione, da adottarsi entro  il  31  gennaio
2022 con le modalita' di cui all'art. 10 del decreto-legge  1°  marzo
2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021,
n. 55.»; 
  Visto l'art. 8, comma 1 del decreto-legge 9  giugno  2021,  n.  80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2021,  n.  113,
recante  «Misure  urgenti  per  il  rafforzamento   della   capacita'
amministrativa    delle    pubbliche    amministrazioni    funzionale
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  e
per  l'efficienza  della  giustizia»,  ai   sensi   del   quale   «In
considerazione  delle  maggiori  responsabilita'  connesse   con   le
funzioni di supporto ai compiti di  audit  del  PNRR  assegnate  alle
Ragionerie  territoriali  dello  Stato  ai  sensi  dell'art.  7,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77  e  del  sostegno  ai  competenti
uffici del Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  per
l'attivita' di monitoraggio e  controllo  del  PNRR,  sono  istituite
sette posizioni dirigenziali  di  livello  generale,  destinate  alla
direzione delle Ragionerie territoriali di Milano, Venezia,  Bologna,
Roma,  Napoli,  Bari  e  Palermo,  ed  una  posizione   di   funzione
dirigenziale  di  livello  non  generale  destinata  alla  Ragioneria
territoriale di Roma, nell'ambito del Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato.»; 
  Visto l'art. 8, comma 3 del citato decreto-legge 9 giugno 2021,  n.
80, che prevede che: «Il raccordo con il semestre europeo  in  merito
ai progressi compiuti nella realizzazione del PNRR e con il programma
nazionale di riforma viene assicurato dal Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento del Tesoro che provvede inoltre a curare
i rapporti con la Banca europea per  gli  investimenti  e  con  altri
soggetti per eventuali partecipazioni pubblico-private  attivate  per
l'attuazione del PNRR. Il Dipartimento del Tesoro verifica in itinere
le eventuali proposte di modifica  all'accordo  di  prestito  di  cui
all'art. 15 del regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 12 febbraio 2021, anche di  tipo  integrativo,  nel
rispetto di quanto indicato dall'art. 14 del medesimo regolamento.  A
tal fine  sono  istituiti  presso  il  Dipartimento  del  Tesoro  due
posizioni  di  funzione  dirigenziale  di  livello  non  generale  di
consulenza, studio e ricerca»; 
  Visto l'art. 7-bis, comma 3 del citato decreto-legge 9 giugno 2021,
n. 80, ai sensi del quale «Per  le  attivita'  indicate  all'art.  8,
comma 3, in aggiunta a quanto previsto dal terzo periodo del predetto
comma 3,  sono  istituite  presso  il  Dipartimento  del  Tesoro  sei
posizioni di funzione dirigenziale di livello non  generale,  di  cui
tre di consulenza, studio e ricerca...»; 
  Visto l'art. 7-bis, comma 4 del citato decreto-legge 9 giugno 2021,
n. 80, che ha istituito presso il  Dipartimento  dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi una posizione  dirigenziale  di
livello generale di consulenza, studio e ricerca al fine di curare il
contenzioso che coinvolge piu' Dipartimenti del Ministero; 
  Visto l'art. 8, comma 4 del citato decreto-legge 9 giugno 2021,  n.
80, ai sensi del quale per l'applicazione  del  medesimo  art.  8  si
applicano le disposizioni di cui al  citato  art.  7,  comma  5,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; 
  Considerato,  che  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  sopra
richiamate, l'organico  dirigenziale  di  livello  non  generale  del
Ministero dell'economia e finanze e' incrementato di trentuno  unita'
per un totale complessivo di seicentotrentasette unita'  dirigenziali
di livello non generale; 
  Visto il piano nazionale anticorruzione e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Visto  il  piano  triennale  della  prevenzione  della   corruzione
2021-2023 del Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Ritenuto, pertanto,  di  dover  provvedere  a  delineare  il  nuovo
assetto organizzativo degli uffici «centrali» di livello dirigenziale
non generale di ciascun Dipartimento del Ministero e la distribuzione
dei  predetti  uffici  tra  le  strutture  di  livello   dirigenziale
generale; 
  Ritenuto, altresi', di dover provvedere con  successivo  decreto  a
definire l'articolazione e i compiti  delle  Ragionerie  territoriali
dello  Stato  e  degli  uffici  di   segreteria   delle   Commissioni
tributarie, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 15, 16  e  17
del predetto decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  26
giugno 2019, n. 103 e successive modificazioni; 
  Informate le organizzazioni sindacali; 
  Su proposta dei Capi Dipartimento  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente  decreto  individua,  nell'ambito  degli  uffici  di
livello  dirigenziale  generale  dei   Dipartimenti   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, le  unita'  organizzative  di  livello
dirigenziale non generale e ne definisce i compiti ai sensi dell'art.
17, comma 4-bis, lettera e)  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400
nonche'  ai  sensi  dell'art.  4,  commi  4  e  4-bis,  del   decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.