((Art. 1 bis 
 
Misure per l'incremento dell'operativita' e della  funzionalita'  del
                Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
 
  1. Al fine di assicurare la pronta operativita', la funzionalita' e
l'efficienza del dispositivo di  soccorso  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco anche in relazione  all'esigenza  di  rafforzare  il
sistema di lotta attiva contro gli  incendi  boschivi,  in  deroga  a
quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n.  217,  la  durata  del  corso  di  formazione  della
procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e  capi
reparto con decorrenza dal 1° gennaio 2020, per un  numero  di  posti
corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019, e'  ridotta,  in
via eccezionale, a cinque settimane. 
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 230.718, si provvede a
valere  sulle  disponibilita'  degli  stanziamenti  di  bilancio  del
Ministero dell'interno a legislazione vigente.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 12,  comma  1,  del
          decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante:
          «Ordinamento del personale del Corpo nazionale  dei  vigili
          del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30  settembre
          2004, n. 252: 
                «Art. 12 (Immissione nel ruolo dei capi squadra e dei
          capi reparto).  -  1.  L'accesso  alla  qualifica  di  capo
          squadra avviene, nel limite dei  posti  disponibili  al  31
          dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli
          e  superamento  di  un  successivo  corso   di   formazione
          professionale, della  durata  non  inferiore  a  tre  mesi,
          riservato al personale che, alla predetta data, rivesta  la
          qualifica di vigile del fuoco coordinatore.».