((Art. 1 bis Misure per l'incremento dell'operativita' e della funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 1. Al fine di assicurare la pronta operativita', la funzionalita' e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche in relazione all'esigenza di rafforzare il sistema di lotta attiva contro gli incendi boschivi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza dal 1° gennaio 2020, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019, e' ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane. 2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 230.718, si provvede a valere sulle disponibilita' degli stanziamenti di bilancio del Ministero dell'interno a legislazione vigente.))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante: «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252: «Art. 12 (Immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto). - 1. L'accesso alla qualifica di capo squadra avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore.».