Art. 2 Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' operativa delle componenti statali nelle attivita' di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 1. Per il rafforzamento urgente della capacita' operativa delle componenti statali nelle attivita' di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, il Ministero dell'interno, per le esigenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e il Ministero della difesa, per le esigenze delle Forze armate e, in particolare, del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, sono autorizzati all'acquisizione di mezzi operativi, terrestri e aerei, e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi, ulteriori rispetto alla vigente programmazione entro il limite complessivo di euro 40 milioni, quanto a euro 33.300.000,00 per le esigenze del Ministero dell'interno, a euro 2.100.000,00 per le esigenze del Ministero della difesa e a euro 4.600.000,00 per le esigenze del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri. 2. Le attivita' di cui al presente articolo sono realizzate mediante il pagamento delle relative spese entro il termine del 31 dicembre 2021. 3. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il monitoraggio delle attivita' di cui al presente articolo anche ai fini del relativo coordinamento con le misure previste nel Piano nazionale di cui all'articolo 1. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: «Art. 120 (Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro). - (Omissis). 6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 miliardi di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.».